Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 19066 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto, per gli anni 2003-2006, il riconoscimento di un ulteriore credito d'imposta di 326.108 euro, oltre ai 100.000 euro già concessi, per l'assunzione di nuovi lavoratori ai sensi della L. n. 289/2002, art. 63, e della L. n. 388/2000, art. 7. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la CTP e la CTR avevano accolto il ricorso ritenendo che l'agevolazione fosse un aiuto ai lavoratori e non un aiuto di Stato soggetto alla regola de minimis. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che l'ulteriore credito d'imposta era invece soggetto al limite massimo previsto per gli aiuti de minimis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR dell'Abruzzo e deciso la causa nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente contro il diniego del credito d'imposta. Ha stabilito che la L. n. 289/2002, art. 63, mantenendo ferme le disposizioni della L. n. 388/2000, art. 7, sottoponeva l'ulteriore credito al limite de minimis di 180.000.000 di lire, corrispondenti a 100.000 euro, nel triennio. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1

    Nel rinnovare gli incentivi alle assunzioni, la norma ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni della Legge n. 388 del 2000, art. 7.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" ... purchè non venga superato il limite massimo di L. 180.000.000 nel triennio

    L'ulteriore credito d'imposta per le assunzioni era soggetto a un tetto massimo triennale, non commisurato liberamente al numero dei lavoratori assunti.

  • Regola comunitaria de minimis

    La soglia di 100.000 euro nel triennio costituiva il limite quantitativo richiamato dal legislatore nazionale per l'ulteriore credito d'imposta.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE, poi articoli 107 e 108 TFUE

    La disciplina sugli aiuti di Stato non impediva al legislatore italiano di stabilire autonomamente un limite interno all'agevolazione mediante rinvio alla regola de minimis.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Richiamato quale fonte comunitaria della disciplina de minimis applicabile agli aiuti di Stato di importo limitato.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    La Corte ha escluso che tale regolamento potesse consentire il riconoscimento del credito oltre il tetto nazionale, poiché l'agevolazione era stata legittimamente delimitata dal legislatore italiano.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere direttamente il merito respingendo il ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio fiscale deve rispettare il tetto quantitativo previsto per il periodo di riferimento, anche se l'importo teorico risultante dal numero di assunzioni sarebbe maggiore.
  • Il fatto che l'agevolazione persegua finalità occupazionali non esclude automaticamente la sua qualificazione o disciplina come aiuto di Stato: occorre verificare il testo normativo e i limiti espressamente previsti.
  • Il rinvio del legislatore nazionale a una disciplina europea può operare come limite interno all'agevolazione; il contribuente non può invocare la normativa europea per ottenere un importo superiore al limite scelto dalla legge nazionale.
  • In presenza di un credito d'imposta soggetto a un massimale triennale, devono essere considerati anche gli eventuali altri aiuti rilevanti cumulati nello stesso periodo, secondo la disciplina applicabile.
  • L'orientamento giurisprudenziale consolidato può prevalere su una precedente interpretazione favorevole del giudice tributario di merito; in tal caso la Cassazione può cassare la decisione e respingere direttamente la domanda se non servono ulteriori accertamenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.