Cassazione Civile, Ordinanza n. 09727/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con una banca presso una filiale territoriale, nei quali il correntista e una società che aveva acquistato una quota del credito lamentavano l'illegittima applicazione di interessi passivi trimestrali con capitalizzazione, la nullità della clausola sugli interessi per richiamo all'uso piazza, e l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto. In primo grado gli attori ottennero una condanna restitutoria, ma in appello la banca impugnò la decisione sostenendo, tra l'altro, che mancassero i contratti di conto corrente e parte degli estratti conto, con conseguente difetto di prova dell'inesistenza della causa debendi e dell'andamento del rapporto. La Corte d'appello accolse il gravame e rigettò integralmente la domanda originaria. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la ritenuta specificità dell'appello; l'erronea applicazione del principio di non contestazione; la violazione dell'onere della prova; l'affermazione secondo cui occorresse produrre il contratto e l'intera sequenza degli estratti conto per provare l'indebito; nonché, in via ulteriore, l'erronea esclusione di una acquiescenza della banca, che in appello aveva chiesto in subordine una condanna ad importo inferiore rispetto a quello di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il terzo motivo di ricorso, ma ha accolto il primo, il secondo e i motivi dal quarto all'ottavo. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla specificità dell'appello della banca, ma ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva rigettato la domanda dei correntisti solo per la mancata produzione dei contratti e di parte degli estratti conto. La Cassazione ha affermato che, nei rapporti bancari sorti prima della disciplina scritta introdotta nel 1992-1993, il contratto può essere provato anche con mezzi diversi dallo scritto; inoltre, nelle azioni di ripetizione dell'indebito bancario, il cliente non è necessariamente tenuto a produrre l'intera documentazione contrattuale e l'intera serie di estratti conto se il giudice può ricostruire il rapporto mediante altri elementi probatori idonei. Ha altresì osservato che la banca, chiedendo in appello solo la sostituzione della condanna con un importo inferiore, aveva manifestato acquiescenza quantomeno a quel diverso importo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la richiesta in appello di un importo inferiore rispetto a quello liquidato in primo grado è stata letta come acquiescenza almeno rispetto a tale diversa quantificazione, rendendo erroneo il rigetto totale della pretesa degli attori in quella parte
l'appello è stato ritenuto specifico perché individuava i punti contestati e le ragioni di critica alla sentenza, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione
non è stato ravvisato un indebito ingresso in appello di nuove questioni inammissibili, poiché la censura era già compresa nel devolutum
il principio di non contestazione riguarda le allegazioni in fatto e non sostituisce l'onere di prova sui fatti costitutivi della domanda
le difese svolte con la memoria di replica sono state considerate nel quadro della valutazione della censura di appello e della devoluzione della questione
nelle azioni di ripetizione dell'indebito bancario grava sull'attore la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, ma tale prova può essere fornita anche con elementi diversi dall'intera serie degli estratti conto e non impone automaticamente la produzione dei contratti se la loro forma scritta non era necessaria o se il cliente non intende far valere la relativa nullità
i limiti legali alla prova testimoniale operano quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi, non quando sia richiamato come semplice fatto storico rilevante ai fini della decisione
la regola del documento scritto ad probationem/ad substantiam non è stata ritenuta ostativa alla prova del rapporto nei casi esaminati, specie per i rapporti sorti prima della disciplina scritta bancaria o quando la nullità di protezione non viene fatta valere dal cliente
la prova dell'esistenza del rapporto e delle clausole contestate può essere ricavata anche per presunzioni e altri elementi indiziari, ove ammissibili
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente va valutato secondo la disciplina codicistica e la relativa giurisprudenza consolidata
era stata invocata per contestare la clausola sugli interessi che richiamava l'uso piazza
era stata invocata per sostenere la nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza dell'oggetto
era stata invocata per dedurre la nullità della clausola sugli interessi e delle pattuizioni collegate
l'obbligo di forma scritta dei contratti bancari è stato considerato applicabile alla disciplina sopravvenuta, ma la relativa nullità è di protezione e opera solo a vantaggio del cliente
la nullità di protezione può essere fatta valere solo dal cliente; il giudice può rilevarla d'ufficio, ma la sua dichiarazione resta correlata all'interesse della parte protetta
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario il correntista deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi, ma non è preclusa la ricostruzione del rapporto mediante mezzi di prova diversi dal contratto scritto e dagli estratti integrali, ove la documentazione disponibile consenta comunque un accertamento affidabile del saldo.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non trasforma i documenti prodotti in una prova automaticamente sostitutiva dell'onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda.
- Nei rapporti bancari sorti prima dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di forma scritta, la conclusione del contratto può essere dimostrata anche per facta concludentia o tramite presunzioni; inoltre, quando la nullità formale è di protezione e non viene fatta valere dal cliente, non può essere opposta per paralizzare la domanda restitutoria.
- L'incompletezza degli estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda: il giudice può utilizzare anche altri elementi documentali o presuntivi idonei e, solo in mancanza di una ricostruzione completa, ricorrere a criteri di ricalcolo ragionevoli, motivandoli adeguatamente.
- Ai fini della specificità dell'appello è sufficiente una critica chiara e riconoscibile della sentenza impugnata, con individuazione dei punti contestati e delle ragioni della censura, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.
- Una richiesta subordinata di condanna a un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice può esprimere acquiescenza quantomeno rispetto a quel diverso ammontare, con effetti sulla devoluzione della controversia.
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