Cassazione Penale, Ordinanza n. 19238/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva e per detenzione/cessione di stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie attenuata. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa ha depositato memoria insistendo sull'ammissibilità del ricorso e sulla trattazione dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo congruo l'esclusione del fatto lieve, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, l'eterogeneità dei tipi di stupefacente, le modalità dell'azione, la struttura organizzata dell'attività di cessione e la condotta di fuga pericolosa per la pubblica incolumità. Ha richiamato il principio secondo cui il fatto di lieve entità richiede una minima offensività complessiva e può essere escluso anche in presenza di un solo indice negativamente assorbente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado ed erano state ritenute equivalenti alla recidiva, sicché la censura era generica e non coglieva la reale decisione impugnata. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, come da dispositivo.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata tra i reati per i quali è intervenuta condanna confermata nei gradi di merito
aggravante contestata e confermata in relazione ai fatti di resistenza
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie base in materia di stupefacenti oggetto di conferma di condanna
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di fatto di lieve entità, esclusa perché la condotta non presentava minima offensività complessiva
attenuanti generiche, già concesse in primo grado e ritenute equivalenti alla recidiva
in caso di inammissibilità del ricorso, determina la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato nel quadro evolutivo della disciplina del fatto lieve in materia di stupefacenti
norma di conversione richiamata nel quadro evolutivo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
conversione del decreto-legge n. 36/2014, richiamata per il regime del fatto lieve
art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36
richiamato nel percorso evolutivo della disciplina del fatto lieve in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto non solo del dato quantitativo e qualitativo della sostanza, ma anche di mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- La lieve entità può essere esclusa quando uno solo degli indici normativi assuma valore negativamente assorbente, rendendo la condotta incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
- L'esclusione del fatto lieve è legittima quando la condotta evidenzi un'attività di spaccio organizzata, con ripartizione di ruoli, plurime cessioni o disponibilità di diverse sostanze, e non una vicenda occasionale o marginale.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta con la reale statuizione del giudice di merito, specie quando le attenuanti risultino già concesse e bilanciate con circostanze aggravanti come la recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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