Cassazione Civile, Ordinanza n. 34663/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso delle società; la CTR del Lazio ha sostanzialmente confermato tale esito. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'udienza hanno depositato nota e memoria illustrativa comunicando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. n. 197/2022, producendo la domanda, le attestazioni di ricezione e la quietanza di pagamento, e chiedendo prima la sospensione e poi l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, verificando che la domanda era stata presentata e che il pagamento dovuto risultava effettuato entro il termine previsto, senza che risultasse notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 186
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie, utilizzata dalla parte contribuente per chiudere il giudizio
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 194
la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 195
disciplina la domanda di definizione agevolata relativa alla specifica controversia
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 200
il diniego della definizione può essere notificato entro il termine previsto, e in mancanza il perfezionamento non risulta contestato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto entro il termine previsto determinano il perfezionamento della definizione, salvo eventuale diniego nei termini stabiliti dalla legge.
- Quando il giudizio tributario è definito mediante adesione alla procedura agevolata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi del ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →