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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34663/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi di sponsorizzazione sostenuti in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso delle società; la CTR del Lazio ha sostanzialmente confermato tale esito. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'udienza hanno depositato nota e memoria illustrativa comunicando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. n. 197/2022, producendo la domanda, le attestazioni di ricezione e la quietanza di pagamento, e chiedendo prima la sospensione e poi l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, verificando che la domanda era stata presentata e che il pagamento dovuto risultava effettuato entro il termine previsto, senza che risultasse notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto entro il termine previsto determinano il perfezionamento della definizione, salvo eventuale diniego nei termini stabiliti dalla legge.
  • Quando il giudizio tributario è definito mediante adesione alla procedura agevolata, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi del ricorso.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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