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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16982/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società proprietaria di un fondo che sosteneva che una scrittura privata del 1.9.1997 avesse costituito, a favore del proprio immobile e a carico del fondo vicino, una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Il convenuto originario sosteneva invece che la scrittura avesse soltanto consentito l'accesso al fondo per eseguire lavori di riparazione ai sensi dell'art. 843 c.c., senza creare alcun diritto reale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la società aveva censurato anche la declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo l'interruzione per morte dell'appellato. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato il nuovo termine di tre mesi introdotto dalla L. n. 69 del 2009, mentre, trattandosi di giudizio di primo grado instaurato nel 2005, doveva applicarsi il precedente termine semestrale; pertanto la riassunzione depositata il 7.5.2015 era tempestiva rispetto all'interruzione dichiarata l'8.1.2015. Ha chiesto la cassazione con rinvio per il riesame del merito dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea l'interpretazione data dalla Corte d'appello all'art. 58 L. n. 69/2009, chiarendo che la disciplina transitoria collega l'applicazione delle modifiche processuali ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4.7.2009; per i giudizi introdotti prima di tale data continua invece ad applicarsi il previgente termine di sei mesi per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. Poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2005, la riassunzione del giudizio di appello dopo l'interruzione per morte dell'appellato era tempestiva. La declaratoria di estinzione del giudizio di secondo grado è stata quindi cassata per errore in procedendo, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione affinché decida sul merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Le statuizioni di merito contenute nella motivazione della sentenza d'appello sono state considerate espressive solo di un'obiter motivazione ad abundantiam, non idonea a costituire autonoma ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Nel regime previgente prevedeva un termine di sei mesi per la prosecuzione o riassunzione del giudizio interrotto; per la causa in esame continua a trovare applicazione tale termine, non essendo estensibile il nuovo termine di tre mesi ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4.7.2009.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    La declaratoria di estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione presuppone il superamento del termine applicabile; in mancanza, l'estinzione è illegittima.

  • art. 46, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69

    Ha modificato l'art. 305 c.p.c. riducendo da sei a tre mesi il termine per la riassunzione del processo interrotto.

  • art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69

    "giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore"

    La locuzione va riferita ai soli giudizi introdotti in primo grado dopo il 4.7.2009; la disciplina transitoria non estende il nuovo termine ai giudizi di appello instaurati successivamente, se il primo grado era anteriore.

  • art. 843 c.c.

    Richiamato come prospettazione difensiva della controparte, per sostenere che l'accesso al fondo era stato concesso solo per eseguire riparazioni e non per costituire una servitù.

  • art. 1058 c.c.

    Norma invocata in appello dalla società per sostenere la costituzione e/o l'opponibilità della servitù di passaggio.

  • art. 1027 c.c.

    Norma invocata in appello per qualificare il diritto preteso come servitù prediale.

Massime di principio

  • Quando una riforma processuale contiene una disciplina transitoria che fa riferimento ai "giudizi instaurati dopo" una certa data, il criterio di applicazione va letto con riguardo alla data di introduzione del giudizio di primo grado, salvo espressa diversa previsione.
  • Le norme transitorie di una riforma processuale devono essere interpretate in modo sistematico e coerente, evitando letture che producano parametri applicativi diversi e un assetto confuso per i vari gradi del processo.
  • Nei giudizi di impugnazione, la disciplina processuale applicabile alle vicende del secondo grado può dipendere dalla data di introduzione del giudizio originario di primo grado, se la legge transitoria collega l'applicazione della riforma ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
  • Se il giudizio è stato introdotto in primo grado prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, per la riassunzione del processo interrotto continua ad applicarsi il termine semestrale previgente dell'art. 305 c.p.c., non quello ridotto a tre mesi.
  • La motivazione resa solo ad abundantiam su questioni di merito, quando il dispositivo definisce la causa su una questione preliminare di rito, non costituisce autonoma ratio decidendi idonea a consolidarsi in giudicato e non determina difetto di interesse all'impugnazione della statuizione di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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