Cassazione Penale, Sentenza n. 9143/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna (ammenda di 150 euro) per il delitto di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.1 c.p.) per serate di karaoke in cui, secondo il Tribunale, la musica avrebbe superato la normale tollerabilità e avrebbe arrecato disturbo fino a circa 50 metri. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) vizio logico nella motivazione e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., perché il Tribunale avrebbe tratto la conclusione sul superamento della normale tollerabilità e sulla diffusività delle immissioni sonore sulla base di deposizioni testimoniali che però aveva ritenuto inattendibili o contraddittorie; (ii) omissione di valutazione dell'istanza di oblazione (art. 162-bis c.p.), richiesta e riservata in primo grado ma poi non valutata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato una manifesta frattura logica tra le deposizioni testimoniali (che il Tribunale stesso aveva definito inattendibili o contraddittorie) e la conclusione secondo cui la musica del bar avrebbe determinato un disturbo diffuso fino a 50 metri. Per tale vizio motivazionale la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione. Il secondo motivo (oblazione) è stato dichiarato inammissibile: il giudice di primo grado aveva già rigettato motivatamente l'istanza all'udienza del 20/12/2022, ordine non impugnato, e la reiterazione dell'istanza in fase tardiva (dopo le conclusioni del P.M.) è inefficace alla stregua della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo)
La condotta contestata è stata qualificata in relazione a singoli episodi come disturbo delle occupazioni e del riposo; la Cassazione non ha discusso la fattispecie in sé ma ha annullato per vizio motivazionale la valutazione probatoria sulla diffusività e sulla soglia di tollerabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Usato come parametro per censurare la motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente violazione dei criteri di logicità e coerenza della motivazione, dal momento che il Tribunale ha tratto conclusioni non supportate dalle deposizioni testimoniali così come sintetizzate nella sentenza.
art. 162-bis cod. pen. (oblazione)
Rilevata la procedura corretta: l'istanza di oblazione era stata già rigettata dal giudice di primo grado con motivazione; la mancata impugnazione di quel provvedimento e la tardiva riproposizione hanno reso il motivo inammissibile.
Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 38435 del 14/09/2021 (Annunziata, Rv. 282409)
Principio richiamato circa la tempestività dell'istanza di oblazione: può essere proposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento; richieste dopo le conclusioni del P.M. sono tardive.
Massime di principio
- La motivazione del giudice deve essere logicamente coerente: non è ammesso dichiarare inattendibili certe prove e poi basare sulle stesse la condanna o conclusioni decisionali rilevanti.
- Quando la decisione si fonda su testimonianze, il giudice deve esplicitare in che modo quelle deposizioni supportano le conclusioni (es. superamento della normale tollerabilità, diffusività e indeterminatezza delle persone disturbate).
- Se il giudice ritiene una testimonianza inattendibile non può, senza ulteriore prova, ritenere che la stessa dimostri la diffusività o l'intensità del disturbo; ciò richiede elementi probatori coerenti e non contraddittori.
- L'istanza di oblazione (art. 162-bis c.p.) deve essere tempestivamente proposta; un provvedimento di rigetto in udienza va impugnato se si intende censurarlo in sede superiore.
- In caso di vizio motivazionale grave la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio, talora in diversa composizione, affinché il giudice di merito riconsideri le prove e motivi correttamente le conclusioni.
- Per reati di disturbo (art. 659 c.p.) è essenziale dimostrare la diffusività e l'indeterminatezza delle persone offese e il superamento della normale tollerabilità con elementi concreti — valutazioni generiche o contraddittorie possono determinare l'annullamento.
Testo integrale
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