Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9143/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna (ammenda di 150 euro) per il delitto di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.1 c.p.) per serate di karaoke in cui, secondo il Tribunale, la musica avrebbe superato la normale tollerabilità e avrebbe arrecato disturbo fino a circa 50 metri. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) vizio logico nella motivazione e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., perché il Tribunale avrebbe tratto la conclusione sul superamento della normale tollerabilità e sulla diffusività delle immissioni sonore sulla base di deposizioni testimoniali che però aveva ritenuto inattendibili o contraddittorie; (ii) omissione di valutazione dell'istanza di oblazione (art. 162-bis c.p.), richiesta e riservata in primo grado ma poi non valutata nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato una manifesta frattura logica tra le deposizioni testimoniali (che il Tribunale stesso aveva definito inattendibili o contraddittorie) e la conclusione secondo cui la musica del bar avrebbe determinato un disturbo diffuso fino a 50 metri. Per tale vizio motivazionale la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in diversa composizione. Il secondo motivo (oblazione) è stato dichiarato inammissibile: il giudice di primo grado aveva già rigettato motivatamente l'istanza all'udienza del 20/12/2022, ordine non impugnato, e la reiterazione dell'istanza in fase tardiva (dopo le conclusioni del P.M.) è inefficace alla stregua della giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo)

    La condotta contestata è stata qualificata in relazione a singoli episodi come disturbo delle occupazioni e del riposo; la Cassazione non ha discusso la fattispecie in sé ma ha annullato per vizio motivazionale la valutazione probatoria sulla diffusività e sulla soglia di tollerabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Usato come parametro per censurare la motivazione: la Corte ha ritenuto sussistente violazione dei criteri di logicità e coerenza della motivazione, dal momento che il Tribunale ha tratto conclusioni non supportate dalle deposizioni testimoniali così come sintetizzate nella sentenza.

  • art. 162-bis cod. pen. (oblazione)

    Rilevata la procedura corretta: l'istanza di oblazione era stata già rigettata dal giudice di primo grado con motivazione; la mancata impugnazione di quel provvedimento e la tardiva riproposizione hanno reso il motivo inammissibile.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 38435 del 14/09/2021 (Annunziata, Rv. 282409)

    Principio richiamato circa la tempestività dell'istanza di oblazione: può essere proposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento; richieste dopo le conclusioni del P.M. sono tardive.

Massime di principio

  • La motivazione del giudice deve essere logicamente coerente: non è ammesso dichiarare inattendibili certe prove e poi basare sulle stesse la condanna o conclusioni decisionali rilevanti.
  • Quando la decisione si fonda su testimonianze, il giudice deve esplicitare in che modo quelle deposizioni supportano le conclusioni (es. superamento della normale tollerabilità, diffusività e indeterminatezza delle persone disturbate).
  • Se il giudice ritiene una testimonianza inattendibile non può, senza ulteriore prova, ritenere che la stessa dimostri la diffusività o l'intensità del disturbo; ciò richiede elementi probatori coerenti e non contraddittori.
  • L'istanza di oblazione (art. 162-bis c.p.) deve essere tempestivamente proposta; un provvedimento di rigetto in udienza va impugnato se si intende censurarlo in sede superiore.
  • In caso di vizio motivazionale grave la Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio, talora in diversa composizione, affinché il giudice di merito riconsideri le prove e motivi correttamente le conclusioni.
  • Per reati di disturbo (art. 659 c.p.) è essenziale dimostrare la diffusività e l'indeterminatezza delle persone offese e il superamento della normale tollerabilità con elementi concreti — valutazioni generiche o contraddittorie possono determinare l'annullamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.