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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29224/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna a tre anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale. Con il primo motivo ha dedotto nullità della citazione in appello e della notificazione del decreto ex art. 601, comma 3, c.p.p., sostenendo che la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. era stata eseguita prima del vano tentativo di notifica all'imputato presso il domicilio eletto e che, in ogni caso, non era stato rispettato il termine a comparire di quaranta giorni. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione e travisamento della prova, contestando la ricostruzione delle prove telematiche e la valutazione di alcuni messaggi WhatsApp, che a suo dire non smentivano il nucleo dell'impianto accusatorio ma erano stati letti in modo apodittico. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo illogico il richiamo ai precedenti penali e non valorizzato il comportamento processuale dell'imputato. Con il quarto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, deducendo mancato esame della richiesta di riduzione massima della pena per l'ipotesi di minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla violazione del termine a comparire nel giudizio di appello. Ha affermato che il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. non era stato rispettato, perché la notifica negativa all'imputato si era perfezionata il 17 luglio 2025 e, tenendo conto della sospensione feriale, l'udienza non avrebbe potuto tenersi prima del 26 settembre 2025, mentre era stata celebrata il 15 settembre 2025. Ha inoltre rilevato che la nullità era stata tempestivamente eccepita dalla difesa, sicché non vi era stata sanatoria. Tale vizio è stato ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    richiamato dalla difesa e dalla sentenza per la fattispecie di violenza sessuale e per la questione della minore gravità e della riduzione di pena; il motivo sul trattamento sanzionatorio è rimasto assorbito.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato quale parametro del controllo sulla motivazione della sentenza impugnata e sull'obbligo di rispondere alle eccezioni difensive.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. c) ed e); comma 1, lett. b) ed e)

    richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    invocato dalla difesa in relazione alla nullità derivante dall'omessa citazione e dalla lesione del diritto di partecipare al giudizio.

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato nel motivo di nullità processuale relativo alla citazione in appello.

  • art. 181 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel dedurre il regime della nullità e la sua deducibilità.

  • art. 171 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di notificazioni e regolarità degli atti di citazione.

  • art. 601 c.p.p.

    il comma 3 impone che il termine per comparire in appello non sia inferiore a quaranta giorni; il comma 5 richiede la notifica dell'avviso ai difensori almeno quaranta giorni prima dell'udienza. La Corte ha ritenuto violato il comma 3 e rispettato il comma 5.

  • art. 161 c.p.p.

    richiamato per la notifica al difensore in caso di infruttuoso tentativo presso il domicilio eletto o dichiarato; la Corte ha osservato che tale notifica non può precedere il tentativo negativo al domicilio.

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato per affermare che la nullità a regime intermedio deve essere eccepita nei termini e comunque prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato nel motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi assorbito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato nel motivo sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione della pena, poi assorbito.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato nel motivo di travisamento della prova e valutazione del compendio probatorio.

  • art. 194 c.p.p.

    richiamato nel motivo di travisamento della prova, in relazione alla valutazione del contenuto probatorio.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel censurare la mancata assoluzione o la valutazione insufficiente dell'ipotesi alternativa.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di regola di giudizio per l'affermazione di colpevolezza.

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla memoria depositata in cassazione dalla difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il termine a comparire di almeno quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. è presidio del diritto dell'imputato a partecipare al processo; la sua violazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
  • La nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire deve essere tempestivamente eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; se la difesa la deduce nei termini, non opera sanatoria.
  • La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. presuppone logicamente e cronologicamente il preventivo infruttuoso tentativo di notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto; l'inversione di tale sequenza è incompatibile con la disciplina processuale.
  • Quando una nullità processuale assorbente travolge la regolarità del giudizio di appello, le ulteriori censure sulla motivazione, sulla valutazione della prova, sulle attenuanti o sul trattamento sanzionatorio restano assorbite.
  • In sede di legittimità, la verifica sulla regolarità della citazione in appello può condurre all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio viziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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