Cassazione Penale, Ordinanza n. 08713/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pescara che, in sede esecutiva, aveva rigettato la richiesta di sospensione e revoca dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara. La domanda era fondata sulla tesi secondo cui la precedente condanna, pur riferita a un delitto astrattamente rientrante tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen., non avrebbe dovuto impedire il beneficio perché la sentenza aveva riconosciuto la prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti contestate. Il ricorso sosteneva dunque che il giudizio di comparazione sulle circostanze dovesse incidere anche sulla qualificazione ostativa del titolo esecutivo. La Corte ha ritenuto la prospettazione manifestamente infondata, richiamando il principio per cui la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione anche quando vi sia stato giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, poiché tale giudizio opera solo sul trattamento sanzionatorio e non elide gli elementi circostanziali che rendono il reato ostativo.
Norme richiamate
La presenza di una condanna per delitto aggravato rientrante tra i reati ostativi impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione; il giudizio di comparazione delle circostanze non incide su tale ostatività.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come fattispecie esemplificativa della condanna per reato ostativo aggravato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
L'aggravante rende il reato rientrante nel novero delle fattispecie ostative considerate dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- La sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere concessa quando il titolo esecutivo riguarda un delitto aggravato che integri un reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., anche se nella sentenza di condanna le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. opera solo sul trattamento sanzionatorio ('quoad poenam') e non elimina gli elementi circostanziali che qualificano il fatto come ostativo ai fini dell'esecuzione penale.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il ricorso che pretenda di superare l'ostatività del titolo esecutivo facendo leva esclusivamente sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti, senza incidere sulla natura del reato contestato e giudicato.
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