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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38219/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ammendola ha impugnato l'ordinanza del 23/02/2024 del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis L. 26/07/1975, n. 354 contro il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di poter detenere un fornello a gas e le stoviglie in orario serale e notturno. Il ricorrente lamentava che la questione riguardava la lesione di un diritto soggettivo e che il Magistrato aveva errato riqualificando il reclamo come generico e decidendo de plano, senza applicare la procedura prevista per i reclami giurisdizionali.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2018 e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ammette la sindacabilità giurisdizionale delle regolamentazioni amministrative che individuano fasce orarie per la cottura dei cibi. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza, disponendo che il reclamo vada trattato come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 69 e 35-bis Ord. pen., con le garanzie previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis

    Il reclamo che contesta una regolamentazione amministrativa che incide sull'esercizio di un diritto del detenuto deve essere trattato come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis quando concerne un diritto soggettivo.

  • Ordinamento penitenziario, art. 35

    La riqualificazione de plano di un reclamo giurisdizionale in reclamo generico non è corretta quando la contestazione riguarda un diritto soggettivo tutelabile in sede di Magistratura di sorveglianza.

  • Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6

    Norma richiamata per l'ammissibilità e il trattamento del reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f)

    limitato alle parole "e cuocere cibi"

    La Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto assoluto di cuocere i cibi previsto per alcuni detenuti; ciò ha riconosciuto la possibilità di accesso a piccoli gesti di normalità, pur lasciando all'Amministrazione penitenziaria la potestà regolamentare sotto vincoli di ragionevolezza.

  • Codice di procedura penale, art. 666, comma 2

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali che devono accompagnare la trattazione del reclamo giurisdizionale davanti al Magistrato di sorveglianza.

  • Codice di procedura penale, art. 678

    Richiamato insieme all'art. 666 per fissare le garanzie procedurali nel nuovo giudizio di merito dopo l'annullamento e rinvio.

  • Costituzione italiana, artt. 3 e 27

    I principi di eguaglianza e la tutela della dignità della persona sono stati richiamati dalla Corte costituzionale per motivare l'illegittimità dell'imposizione di misure afflittive non giustificate come il divieto assoluto di cottura dei cibi.

  • Corte costituzionale, sentenza n.186/2018

    Ha limitato il divieto assoluto di cuocere i cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, affermando la necessità di conservare piccoli spazi di normalità e rimettendo all'Amministrazione la disciplina regolamentare compatibile con principi costituzionali.

Massime di principio

  • Se il reclamo del detenuto riguarda una regolamentazione che incide sull'esercizio di un diritto soggettivo (es. fasce orarie per la cottura), il giudice deve trattarlo come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis e non riqualificarlo de plano come reclamo generico.
  • La giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno escluso la liceità di un divieto assoluto di cuocere cibi; l'Amministrazione può regolamentare l'esercizio del diritto ma le regole devono essere ragionevoli, proporzionate e verificabili dal giudice.
  • In casi simili il detenuto deve documentare la lesione del diritto soggettivo e chiedere la sindacabilità in termini di legittimità e adeguatezza della regolamentazione amministrativa.
  • Il Magistrato di sorveglianza, se decide sul reclamo, deve rispettare le garanzie procedurali previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.; decisioni assunte de plano possono essere annullate e rinviate.
  • La tutela giudiziale può valutare la congruità e la giustificazione delle misure regolamentari (es. fasce orarie), verificando il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.
  • Se l'amministrazione adotta limitazioni, devono essere fornite motivazioni concrete e proporzionate; in mancanza il ristretto ha concrete possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo in sede di reclamo giurisdizionale.

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