Cassazione Penale, Sentenza n. 38219/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ammendola ha impugnato l'ordinanza del 23/02/2024 del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis L. 26/07/1975, n. 354 contro il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di poter detenere un fornello a gas e le stoviglie in orario serale e notturno. Il ricorrente lamentava che la questione riguardava la lesione di un diritto soggettivo e che il Magistrato aveva errato riqualificando il reclamo come generico e decidendo de plano, senza applicare la procedura prevista per i reclami giurisdizionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2018 e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che ammette la sindacabilità giurisdizionale delle regolamentazioni amministrative che individuano fasce orarie per la cottura dei cibi. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza, disponendo che il reclamo vada trattato come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 69 e 35-bis Ord. pen., con le garanzie previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis
Il reclamo che contesta una regolamentazione amministrativa che incide sull'esercizio di un diritto del detenuto deve essere trattato come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis quando concerne un diritto soggettivo.
Ordinamento penitenziario, art. 35
La riqualificazione de plano di un reclamo giurisdizionale in reclamo generico non è corretta quando la contestazione riguarda un diritto soggettivo tutelabile in sede di Magistratura di sorveglianza.
Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6
Norma richiamata per l'ammissibilità e il trattamento del reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria.
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f)
limitato alle parole "e cuocere cibi"
La Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto assoluto di cuocere i cibi previsto per alcuni detenuti; ciò ha riconosciuto la possibilità di accesso a piccoli gesti di normalità, pur lasciando all'Amministrazione penitenziaria la potestà regolamentare sotto vincoli di ragionevolezza.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Richiamato in relazione alle garanzie procedurali che devono accompagnare la trattazione del reclamo giurisdizionale davanti al Magistrato di sorveglianza.
Codice di procedura penale, art. 678
Richiamato insieme all'art. 666 per fissare le garanzie procedurali nel nuovo giudizio di merito dopo l'annullamento e rinvio.
Costituzione italiana, artt. 3 e 27
I principi di eguaglianza e la tutela della dignità della persona sono stati richiamati dalla Corte costituzionale per motivare l'illegittimità dell'imposizione di misure afflittive non giustificate come il divieto assoluto di cottura dei cibi.
Corte costituzionale, sentenza n.186/2018
Ha limitato il divieto assoluto di cuocere i cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, affermando la necessità di conservare piccoli spazi di normalità e rimettendo all'Amministrazione la disciplina regolamentare compatibile con principi costituzionali.
Massime di principio
- Se il reclamo del detenuto riguarda una regolamentazione che incide sull'esercizio di un diritto soggettivo (es. fasce orarie per la cottura), il giudice deve trattarlo come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis e non riqualificarlo de plano come reclamo generico.
- La giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno escluso la liceità di un divieto assoluto di cuocere cibi; l'Amministrazione può regolamentare l'esercizio del diritto ma le regole devono essere ragionevoli, proporzionate e verificabili dal giudice.
- In casi simili il detenuto deve documentare la lesione del diritto soggettivo e chiedere la sindacabilità in termini di legittimità e adeguatezza della regolamentazione amministrativa.
- Il Magistrato di sorveglianza, se decide sul reclamo, deve rispettare le garanzie procedurali previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.; decisioni assunte de plano possono essere annullate e rinviate.
- La tutela giudiziale può valutare la congruità e la giustificazione delle misure regolamentari (es. fasce orarie), verificando il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.
- Se l'amministrazione adotta limitazioni, devono essere fornite motivazioni concrete e proporzionate; in mancanza il ristretto ha concrete possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo in sede di reclamo giurisdizionale.
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