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Ordinanza

Ordinanza n. 64/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato prot n.-OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino, in favore del minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di 18 ore di trattamento aba, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di sei mesi , negando, così, di fatto l'erogazione di 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni, di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi del minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per i prossimi quattro anni; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore della minore per 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per i prossimi quattro anni.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell'ASL Avellino che prevedeva 18 ore di trattamento ABA settimanale per sei mesi, anziché il trattamento intensivo di 30 ore settimanali richiesto dai genitori, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale sull'autismo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall'ASL per il figlio minore, ritenendolo inidoneo rispetto alle sue condizioni di salute. In particolare, sulla base di una perizia specialistica di parte, hanno sostenuto la necessità di un trattamento ABA intensivo di almeno 30 ore settimanali, comprensive di tre ore mensili di supervisione e un'ora settimanale di parent training, fino al compimento della maggiore età o, in subordine, per i successivi quattro anni. È stata inoltre chiesta, in via cautelare, l'immediata erogazione del trattamento richiesto o, in subordine, l'attivazione del trattamento di 18 ore mediante rimborso delle spese sostenute presso altro centro. Il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento diagnostico e medico-specialistico, non essendo già disponibile una consulenza tecnica d'ufficio né risultando documentalmente provata l'indisponibilità di terapisti presso la cooperativa individuata dall'ASL.

La decisione

Il Tribunale ha confermato il decreto monocratico che aveva negato l'immediata erogazione del trattamento ABA intensivo di 30 ore settimanali e, in assenza di ulteriori evidenze documentali, anche la domanda subordinata di erogazione indiretta mediante rimborso. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare ai soli fini della celere trattazione della causa, fissando l'udienza pubblica di merito. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esistenza e la gravità della patologia, l'idoneità del programma terapeutico contestato e, ove necessario, le caratteristiche del trattamento ABA da erogare, comprese ore di trattamento, supervisione, parent training e durata. Il CTU dovrà indicare le fonti scientifiche del proprio convincimento e verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti sul piano riabilitativo; in caso di mancato accordo dovrà procedere senza ritardo con le operazioni peritali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda è stata accolta solo nei limiti della fissazione celere dell'udienza di merito.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per il precedente decreto monocratico, con cui era stata negata l'immediata adozione del trattamento ABA intensivo richiesto.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio

    Il Tribunale ha richiamato la norma per evidenziare che l'approfondimento diagnostico mediante CTU doveva essere disposto dal collegio e non poteva essere anticipato in sede monocratica.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla facoltà del CTU di non accettare l'incarico o di astenersi.

  • DGRC n. 131/2021

    Ha approvato il PDTA regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; il CTU deve mantenere l'eventuale durata del trattamento entro i massimi previsti dal PDTA.

  • DGRC n. 42/2024

    Ha modificato il PDTA regionale richiamato dal Tribunale, che deve essere considerato dal CTU nella determinazione della durata del trattamento.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare mira a ottenere l'incremento dell'intensità di un trattamento sanitario riabilitativo sulla base di una valutazione specialistica di parte, il giudice può ritenere necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio prima di decidere sulla fondatezza della pretesa, ove il quadro diagnostico e l'idoneità del trattamento non siano già sufficientemente accertati.
  • In assenza di adeguata prova documentale dell'impossibilità di erogare il trattamento sanitario già riconosciuto attraverso il servizio pubblico, non può essere immediatamente disposta, in sede cautelare, l'erogazione indiretta mediante rimborso delle spese sostenute presso un diverso centro.
  • La tutela cautelare può essere accolta ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito quando la controversia richiede un approfondimento tecnico incompatibile con una decisione immediata sulla misura sostanziale richiesta.
  • Nella consulenza tecnica relativa alla determinazione di un trattamento riabilitativo sanitario, il quesito può richiedere l'indicazione puntuale della diagnosi, della gravità della patologia, dell'idoneità del programma contestato, delle ore di trattamento, della supervisione, del parent training e della durata, con esplicitazione delle fonti scientifiche utilizzate.
  • Quando il giudice dispone una consulenza tecnica in una controversia sanitaria relativa a un minore, può incaricare il consulente di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra la famiglia e l'amministrazione sul piano terapeutico, ferma la prosecuzione delle operazioni peritali in caso di esito negativo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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