Cassazione Penale, Ordinanza n. 04152/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 e ha rideterminato la pena in tre mesi di arresto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli. Con il secondo motivo ha censurato la dosimetria sanzionatoria, lamentando violazione di legge nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette: la Corte territoriale aveva valorizzato la pericolosità sociale dell'imputato, le plurime violazioni degli obblighi connessi alla misura di prevenzione e i precedenti specifici, tra cui due condanne per evasione e altre pendenze per violazioni del codice antimafia. La Corte ha richiamato il principio per cui l'evasione è reato della stessa indole di quello contestato ex art. 75 d.lgs. 159/2011 e che la reiterazione di tali condotte integra abitualità ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché diretto a ottenere una rivalutazione di merito della pena, adeguatamente e logicamente determinata dal giudice di appello in relazione alla gravità della condotta e ai precedenti penali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
primo comma dell'art. 75 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011
La condotta è stata riqualificata ai sensi della disposizione che punisce la violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione; la reiterazione di condotte della stessa indole e i precedenti specifici rilevano ai fini della gravità e dell'abitualità.
particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.
L'istituto non è riconoscibile quando il fatto esprime abitualità e pericolosità sociale, desumibili da plurime violazioni degli obblighi e da precedenti specifici della stessa indole.
reato ex art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011
È richiamato come reato della stessa indole rispetto all'evasione, con conseguente rilievo dei precedenti condanne per evasione ai fini dell'abitualità ostativa all'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta riveli abitualità e una concreta pericolosità sociale, desumibili da reiterate violazioni e da precedenti specifici della stessa indole.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la ripetizione di condotte analoghe e le condanne pregresse per reati della stessa indole integrano un indice ostativo all'applicazione della causa di non punibilità.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione discrezionale della pena quando il giudice di merito l'abbia motivata in modo congruo e logico con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali; il ricorso che solleciti una rivalutazione del merito è inammissibile.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità, non è consentito in cassazione.
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