Sentenza n. 13727/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto ministeriale -OMISSIS- in data 29 agosto 2022, notificato in data 06-09-2022; della Scheda Valutativa n. -OMISSIS-- periodo dal 17-02-2021 al 20-12-2021; della mancata redazione di documentazione caratteristica n. -OMISSIS- - periodo dal 21-12-2021 al 24-03-2022 in possesso della PA); del provvedimento di sospensione per gli effetti dell’art.4 ter.1. DL 44/2021 M_D E21078 REG2021 0018411 21-12-2021; di tutti i provvedimenti che seguono: M_D E21708 REG2021 0009352 25-06-2021, M_D E21708 REG2021 0009192 del 22-06-2021, M_D E21078 REG2021 0012697 09-09-2021, M_D E21078 REG2021 0013946 01-10-2021, M_D E21078 REG2021 001-OMISSIS-24 12-11-2021, M_D ADE15FC REG2022 0014436 09-08-2022, i quali hanno costituito e formato l’iter logico valutativo eseguito dalle Autorità intervenute nell’intero periodo; delle successive documentazioni caratteristiche. - quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 02/03/2023: della scheda valutativa n. -OMISSIS-riprodotta e del rapporto informativo n. -OMISSIS-, notificati al ricorrente in data 10/01/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale decisorio del ricorso gerarchico, documenti caratteristici e provvedimenti connessi, inclusa la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica conseguente alla sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 29 agosto 2022, la scheda valutativa relativa al periodo 17 febbraio 2021-20 dicembre 2021, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica conseguente alla sospensione dal servizio disposta ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nonché gli atti della relativa istruttoria e le successive documentazioni caratteristiche. Con motivi aggiunti ha impugnato una scheda valutativa riprodotta e un rapporto informativo relativi al periodo 25 marzo 2022-8 agosto 2022. Ha dedotto, in sintesi, che gli atti fossero espressione di intento persecutorio dei superiori gerarchici, conseguente alle segnalazioni di irregolarità sul trasporto di materiale esplodente e sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, e che fossero viziati da eccesso di potere, incompetenza, violazione o falsa applicazione della libera scelta medica, abnormità e sproporzione. In particolare, ha contestato la legittimità della documentazione caratteristica formata da autorità non competenti, che avevano valutato l’incarico di assistente ai comandi anziché l’incarico organico principale di artificiere.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure contro la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica. Tale atto era giustificato dalla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa sugli adempimenti connessi alla verifica dell’obbligo vaccinale, secondo cui l’accertamento dell’inadempimento determina la sospensione immediata dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari o penali per tale solo fatto e con conservazione del posto di lavoro. Il giudice ha ritenuto legittima la sospensione anche alla luce dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, trattandosi di misura temporanea, non disciplinare e collegata all’inadempimento dell’obbligo vaccinale. Ha invece accolto la censura relativa alla competenza delle autorità redattrici delle schede valutative e del rapporto informativo. Le autorità avevano valutato l’incarico concretamente svolto di assistente ai comandi, mentre, in base alla direttiva DGPM del 23 dicembre 2008, tra incarichi diversi prevale quello principale attinente al grado e al ruolo del militare, nel caso concreto l’incarico di artificiere formalmente ricoperto dal 2008. La linea di impiego e quella valutativa dovevano quindi corrispondere alle tabelle organiche del reparto, con il comandante del reparto quale compilatore e il comandante della Compagnia Comando quale primo revisore. Il TAR ha annullato la scheda valutativa originaria e quella riprodotta, nonché il rapporto informativo, per illegittima formazione degli atti e difetto di competenza, lasciando fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione secondo i criteri indicati. Ricorso principale e motivi aggiunti sono stati pertanto parzialmente respinti e parzialmente accolti. Spese compensate.
Norme richiamate
l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina: a. l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto, con diritto alla conservazione del posto di lavoro
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale è stata ritenuta legittima, proporzionata e compatibile con la conservazione del rapporto di lavoro, in quanto misura temporanea e non disciplinare.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica può essere legittimamente adottata per assicurare la continuità cronologica della documentazione quando il militare sia stato sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, se la sospensione è temporanea, non disciplinare e accompagnata dalla conservazione del posto di lavoro.
- La sospensione dal servizio conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, prevista dalla disciplina emergenziale, non integra una sanzione disciplinare, ma una misura collegata all’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa in assenza dell’adempimento richiesto; essa è compatibile con i principi di proporzionalità e parità di trattamento nei limiti riconosciuti dalla normativa applicabile.
- Nella formazione della documentazione caratteristica del personale militare, la competenza valutativa deve essere individuata in rapporto all’incarico principale risultante dalle tabelle organiche e attinente al grado e al ruolo del militare, anche quando nel periodo considerato sia stato svolto concretamente un diverso incarico accessorio o temporaneo.
- La documentazione caratteristica redatta da autorità gerarchiche non competenti in relazione all’incarico principale del militare è illegittima e deve essere annullata, con riedizione della valutazione da parte della linea gerarchica competente.
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