Cassazione Penale, Ordinanza n. 09747/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per furto monoaggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto monoaggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente escluso la ricorrenza dei presupposti per il beneficio. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo effettivo e senza vizi logici sul punto, valorizzando il profilo ostativo dell'abitualità della condotta, desunta dai plurimi precedenti specifici dell'imputato.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre un profilo ostativo di abitualità della condotta; la motivazione che esclude tale causa è sufficiente se dà conto, senza errori di diritto o fratture logiche, dei precedenti specifici dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore abbia commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello oggetto del procedimento, anche se tali illeciti sono stati commessi successivamente al reato in esame.
- La dedotta particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione legittima quando il giudice di merito evidenzi la presenza di plurimi precedenti specifici, che integrano il requisito ostativo dell'abitualità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare in modo generico la motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., senza indicare effettivi errori di diritto o manifeste illogicità della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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