Sentenza n. 1525/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti del Questore di Firenze entrambi Prot. Uscita n° -OMISSIS-datati -OMISSIS-, notificati rispettivamente a -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS- e a -OMISSIS--OMISSIS-il -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007: di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, per la durata di ANNI DUE a decorrere dalla notifica del presente provvedimento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti DASPO del Questore di Firenze, della durata di due anni, recanti il divieto di accesso agli stadi e alle manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari DASPO)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti DASPO adottati in relazione agli scontri verificatisi prima dell'incontro Empoli-Carrarese. Secondo la ricostruzione amministrativa, alcuni ultras della squadra ospite, dopo il lancio di una bottiglia e di un sasso contro l'autobus della tifoseria, erano scesi dai veicoli muniti di bastoni e altri oggetti atti a offendere. I ricorrenti si trovavano a bordo di una Jeep Renegade, nella quale erano stati rinvenuti quattro tubi idraulici di plastica rigida. Essi hanno dedotto: travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché difetto di istruttoria, sostenendo di non essere mai scesi dal veicolo e di non avere posto in essere condotte violente; violazione dell'art. 6-ter della l. 401/1989, per la mancata denuncia all'autorità giudiziaria al momento dell'adozione; violazione dell'art. 6 della l. 377/2001 ed eccesso di potere per difetto e indeterminatezza dei presupposti, con riferimento ai luoghi di accesso, transito e trasporto e alle manifestazioni sportive interdette; violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato i due provvedimenti DASPO. L'Amministrazione non ha dimostrato che i ricorrenti fossero tra i soggetti scesi dall'autovettura dopo l'arresto del corteo, né che avessero fornito supporto agli scontri o tenuto comportamenti violenti od ostili verso le Forze dell'Ordine. Non è stato accertato neppure un uso improprio dei tubi idraulici rinvenuti nell'auto, né che i ricorrenti si fossero avvicinati al luogo del tafferuglio, distante circa 150 metri dal veicolo. L'Amministrazione, anche dopo la proposizione del ricorso, non ha fornito ulteriori elementi idonei a chiarire gli indicatori posti a fondamento della responsabilità dei destinatari. Il giudice ha richiamato la natura preventiva del DASPO e lo standard probatorio del 'più probabile che non', precisando tuttavia che la misura richiede elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, fondati su un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Tali elementi sono risultati insussistenti. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione adottabile in presenza di una situazione di pericolo concreto riferibile al destinatario.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla mancata denuncia all'autorità giudiziaria, ma la censura non è stata esaminata perché assorbita.
La disposizione è stata invocata per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura non è stata esaminata perché assorbita.
La disposizione è stata invocata per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la censura non è stata esaminata perché assorbita.
È stato richiamato per la fissazione dell'udienza di merito dopo la trattazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- Il DASPO, quale misura amministrativa di prevenzione, non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità del destinatario, ma deve comunque fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere un giudizio probabilistico di elevata attendibilità secondo la logica del più probabile che non.
- Il mero rinvenimento, nell'autovettura occupata dal destinatario del DASPO, di oggetti astrattamente utilizzabili per offendere non è sufficiente a fondare la misura se non è dimostrato il loro utilizzo improprio o il collegamento concreto con gli scontri verificatisi nelle vicinanze.
- L'Amministrazione deve accertare e motivare il concreto collegamento tra la condotta del destinatario e i fatti di violenza che giustificano il DASPO; non è sufficiente la mera presenza del soggetto in un veicolo o in un contesto di tifoseria interessato dagli eventi.
- Il difetto di accertamento di una condotta rilevante e l'assenza di elementi gravi, precisi e concordanti integrano un difetto di istruttoria idoneo a determinare l'annullamento del DASPO.
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