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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32546/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma del sequestro preventivo di euro 167.498,00 disposto per il reato di cui all'art. 640-ter c.p., articolando due motivi. Primo motivo: censura della utilizzabilità degli accertamenti informatici svolti sugli apparecchi da gioco, ritenuti dalla difesa irripetibili e pertanto non utilizzabili per valutare il fumus commissi delicti; contestazione della fragilità del documento informatico e della presunta "forzatura" del sistema, nonché della mancata nomina di un consulente tecnico ex art. 359 c.p.p., essendo le operazioni delegate alla polizia giudiziaria e ad agenti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Secondo motivo: contestazione della qualificazione del sequestro come finalizzato alla confisca diretta; il ricorrente sosteneva la necessità di valutare il nesso di pertinenzialità della somma e chiedeva la conversione del sequestro del denaro in sequestro dell'immobile di sua proprietà, nonché affermava di aver provato l'origine lecita della somma con documentazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza non consentita perché, benché rubricata come vizio di violazione di legge, si trattava in realtà di censura della motivazione (vizio di motivazione inammissibile ex art. 325 c.p.p.). In ordine alla presunta violazione procedurale per mancata nomina di un consulente ex art. 359 c.p.p., la Corte ha rilevato che gli accertamenti tecnici possono essere legittimamente delegati alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il consolidato principio secondo cui le somme di denaro costituenti profitto o prezzo del reato rinvenute nel patrimonio dell'autore vanno, di norma, qualificate come oggetto di confisca diretta; inoltre la difesa non ha fornito prove idonee a dimostrare l'origine lecita delle somme e la non pertinenzialità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e delle statuizioni della Corte costituzionale n. 186/2000, al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la contestazione del reato (manovre fraudolente relative ai giochi). La somma sequestrata era ricollegata ai proventi del reato disciplinato da questa norma.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di ricorrere per motivi attinenti alla valutazione della motivazione (vizi di motivazione) in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente un'applicazione di tale divieto.

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Regola la consulenza tecnica d'ufficio; la difesa aveva invocato la sua applicazione per la nomina di un consulente, ma la Corte ha ritenuto che la semplice delega degli accertamenti non costituisce automatica violazione della norma.

  • art. 370 cod. proc. pen.

    Autorizza la delega di accertamenti tecnici alla polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato questa disposizione per confermare la legittimità della delega effettuata dal Pubblico Ministero.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Norma attinente alla confisca; il ricorrente la invocava per sostenere la non immediata riconducibilità della somma a confisca diretta. La Corte ha però applicato la giurisprudenza secondo cui il denaro profitto del reato è normalmente soggetto a confisca diretta salvo prova contraria della derivazione lecita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato l'Aloisi al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto il pagamento equitativo di 3.000 euro.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si risolvono in una censura della motivazione del giudice di merito (vizio di motivazione) purché la materia attenga a valutazioni di fatto o di adeguatezza della motivazione; tali profili devono essere dedotti nei termini e nei modi consentiti dalla legge.
  • La mancata nomina di un consulente tecnico ex art. 359 c.p.p. non è automaticamente illegittima se gli accertamenti tecnici sono stati delegati legittimamente alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p.; l'uso di personale tecnico amministrativo (es. Agenzia delle Dogane e Monopoli) può essere ammesso se le norme consentono la delega.
  • Il denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore di reato è frequentemente qualificato come oggetto di confisca diretta per la sua natura fungibile, salvo che la difesa non dimostri in modo concreto e documentale la provenienza lecita e la mancata pertinenzialità con il reato.
  • Mere dichiarazioni o asserzioni della difesa sull'origine lecita delle somme non sono sufficienti: è necessaria produzione probatoria (documenti bancari, atti che dimostrino entrate di denaro in epoca e modo compatibili con l'affermazione difensiva).
  • Se si chiede la conversione di un sequestro di denaro in sequestro su beni (confisca per equivalente o misura sostitutiva), occorre articolare e provare la proposta alternativa e la relativa compatibilità con gli elementi acquisiti dal giudice della cautela.
  • In ipotesi di inammissibilità o rigetto in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e, in applicazione della normativa e giurisprudenza costituzionale, a un versamento alla cassa delle ammende determinato in via equitativa.

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