Sentenza n. 13904/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso per studio (codice pratica n. 20250029733), emesso dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in data 07.05.2026 ed avente prot. n. 5300-P, notificato a mani in data 14.05.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per studio motivato dall’insufficienza dei mezzi economici e dal rischio migratorio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per studio deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere sotto vari profili. Ha sostenuto di possedere i requisiti economici necessari sulla base della situazione del fratello indicato come sponsor: rapporto di lavoro stabile presso un’organizzazione internazionale, reddito mensile netto di circa PKR 364.631, dichiarazioni fiscali attestanti redditi e patrimonio, certificato di registrazione fiscale ed estratto conto con saldo di circa PKR 3.013.632. Con una seconda censura ha contestato la motivazione relativa al rischio migratorio, ritenendola stereotipata e priva di riferimento alle circostanze concrete. L’amministrazione ha rilevato che il richiedente non aveva documentato la propria situazione economica e lavorativa, risultando ragionevolmente disoccupato dal 2024, e che la sua capacità economica dipendeva esclusivamente dal fratello. Quest’ultimo disponeva di un reddito mensile di circa 1.100 euro, di un patrimonio di circa 25.000 euro e di un conto corrente di circa 8.800 euro, ma non era stata documentata la composizione del nucleo familiare dello sponsor né quella del richiedente, così da verificare la concreta disponibilità delle somme per il mantenimento in Italia. Il ricorrente non aveva inoltre allegato ulteriori legami familiari o altre circostanze idonee a escludere il rischio migratorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il diniego è stato giudicato adeguatamente motivato sulla base dell’insufficienza, in concreto, delle fonti reddituali documentate e dell’impossibilità di escludere il rischio migratorio. Il giudice ha valorizzato l’assenza di documentazione sulla posizione economica e lavorativa del richiedente, la dipendenza economica esclusiva dal fratello sponsor e la mancata prova della composizione dei nuclei familiari, necessaria per stabilire quale parte delle risorse dello sponsor fosse effettivamente destinabile al soggiorno in Italia. L’amministrazione può valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente anche oltre i parametri della circolare MIUR richiamata nel ricorso. In base all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, incombe sul richiedente l’onere di produrre documentazione idonea a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, nonché l’assenza di elementi indicativi del rischio migratorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, sentite le parti.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Pone a carico del richiedente l’onere di documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno, i mezzi di sussistenza necessari e gli elementi idonei a escludere il rischio migratorio.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio, il richiedente deve produrre documentazione idonea a dimostrare non solo la disponibilità astratta di risorse economiche, ma la loro concreta sufficienza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza.
- L’amministrazione consolare può valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente e dello sponsor, anche oltre i parametri economici indicati da circolari amministrative, quando tale valutazione sia funzionale a verificare l’effettiva sostenibilità del soggiorno e il rischio migratorio.
- La disponibilità di un familiare a fungere da sponsor non esclude automaticamente il rischio migratorio: occorre verificare la concreta destinabilità delle risorse dello sponsor al mantenimento del richiedente, anche considerando la composizione dei rispettivi nuclei familiari e gli obblighi economici concorrenti.
- L’assenza di documentazione sulla situazione economica e lavorativa del richiedente, unitamente alla dipendenza economica esclusiva da uno sponsor familiare e alla mancata allegazione di ulteriori legami con il Paese di origine, può legittimamente concorrere alla valutazione negativa sul rischio migratorio, purché le ragioni siano specificamente indicate nel provvedimento.
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