Cassazione Penale, Ordinanza n. 23280/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 642 c.p. I ricorsi articolavano tre censure: 1) vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità, dedotto in modo generico perché sostanzialmente riproduttivo di argomenti già esaminati e disattesi in appello; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno/adempimento delle statuizioni civili. La Corte ha rilevato che il primo motivo non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza del sinistro denunciato, e che il secondo e il terzo motivo erano manifestamente infondati alla luce di una motivazione di merito non illogica e delle regole probatorie sulla concessione delle attenuanti e sulla valutazione delle condizioni economiche ai fini della subordinazione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generico e quindi inammissibile il motivo sulla responsabilità ex art. 642 c.p. per difetto di specificità e di correlazione con la motivazione della sentenza di appello; ha considerato manifestamente infondati sia il motivo sulle attenuanti generiche sia quello sulla sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della contestazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che il motivo di ricorso sul punto è generico e non specificamente correlato alla motivazione di appello.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione non è ravvisabile quando la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e non illogica, coerente con le risultanze processuali.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalle parti.
la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento delle statuizioni civili, ove il giudice valuti congruamente le condizioni economiche dell'imputato.
richiamato in relazione alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a riproporre doglianze già esaminate e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con la ratio decidendi, integra una causa di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazione coerente, congrua e non manifestamente illogica, aderente alle risultanze processuali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o all'adempimento delle statuizioni civili è consentita quando il giudice dia conto delle condizioni economiche del condannato e della sua concreta capacità di adempiere; il richiedente deve allegare elementi specifici e concreti se contesta l'imposizione della condizione.
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