Cassazione Penale, Ordinanza n. 13214/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., lamentando un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa indicazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché, in relazione alla pena concordata, l'eccessività della sanzione e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo per motivi limitati (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), ma nel caso concreto tali profili non risultano specificamente e compiutamente dedotti; inoltre, la doglianza sulla qualificazione giuridica è giudicata del tutto generica e priva di una critica logica puntuale alla motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama la disciplina dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso avverso sentenza di patteggiamento e osserva che le censure proposte non rientrano nei motivi consentiti oppure non sono adeguatamente specificate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, rilevando altresì l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base del reato per cui è intervenuto il patteggiamento, richiamata con i commi 1 e 4
invocato dal ricorrente per dedurre l'omessa considerazione di cause di proscioglimento
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso è stato proposto avverso tale tipo di sentenza
individua i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione economica conseguente all'inammissibilità richiede la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tipizzati: vizi attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, pur astrattamente deducibile contro il patteggiamento, deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento; una censura generica è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, non è consentito riproporre in modo generico questioni sull'art. 129 c.p.p. o sull'eccessività della pena se non si traducono in uno dei vizi ricorribili nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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