Cassazione Penale, Ordinanza n. 26797/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi di specificità e manifestamente infondati perché meramente reiterativi delle doglianze già esaminate in appello e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto integrato il delitto di ricettazione. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non vi fosse prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano sostanzialmente riproduttive di censure già formulate in appello, già esaminate e disattese, e non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato indici univoci della conoscenza della provenienza illecita e l'inattendibilità della versione fornita dall'imputato.
Norme richiamate
La fattispecie di ricettazione è ritenuta pienamente integrata, anche sotto il profilo soggettivo, quando la motivazione di merito individua indici univoci della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e reputa palesemente artificiosa e inattendibile la spiegazione dell'imputato sulla ricezione del bene.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso non possono limitarsi a riprodurre censure già dedotte in appello: essi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti risultano aspecifici e meramente apparenti.
- Il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della ricettazione non è configurabile quando il giudice di merito abbia indicato in modo congruo e logico indici univoci della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene e abbia ritenuto inattendibile la giustificazione fornita dall'imputato.
- La reiterazione in sede di cassazione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una critica effettiva alla ratio decidendi, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →