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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18973/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul limitato sindacato di legittimità delle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, quando sorrette da motivazione sufficiente e non illogica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce per furto aggravato, con pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e le aggravanti contestate, sostenendo in sostanza che la valutazione di comparazione sarebbe stata erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi a base della censura e non consentiva di individuare i rilievi sottoposti al sindacato di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo logicamente corretto sul giudizio di equivalenza, affermando che non discende da automatismo legale ma da valutazione discrezionale del giudice di merito, finalizzata a una pena congrua in relazione alla personalità dell'imputata e alla gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato insieme all'aggravante.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante del furto contestata nel caso concreto.

  • art. 62-bis c.p.

    disciplina delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del giudizio di comparazione censurato nel ricorso.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la genericità comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita a contestazioni generiche e indeterminate senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di mero arbitrio, illogicità manifesta o motivazione mancante/inadeguata.
  • Ai fini della conferma dell'equivalenza tra attenuanti e aggravanti è sufficiente una motivazione che spieghi la scelta come funzionale alla congruità della pena rispetto alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; altrimenti il ricorso non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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