Cassazione Civile, Ordinanza n. 28468/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale di consulenza contabile: il cliente aveva consegnato alla professionista documentazione contabile per lo svolgimento delle prestazioni di commercialista. Il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione notificata nel 2016 e si era sviluppato, per un errore di cancelleria, in due iscrizioni a ruolo dello stesso atto introduttivo: uno dei due procedimenti fu poi cancellato dal ruolo, mentre l'altro proseguì fino alla sentenza di primo grado, resa in contumacia della convenuta e favorevole all'attore, con condanna alla restituzione della documentazione. In appello, la corte territoriale ha però dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ritenendo applicabile un precedente di legittimità sulla duplicazione dell'iscrizione a ruolo e sul giudizio iscritto per primo. Il ricorrente ha proposto undici motivi: 1) omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello per genericità ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; 2) inammissibilità dell'appello per tardività e nullità della notificazione ex art. 139 c.p.c.; 3) erronea declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, attribuendo l'errore alla cancelleria e non alla parte e deducendo l'assenza di pregiudizio per la convenuta; 4) correttezza della cancellazione dal ruolo del secondo giudizio; 5) inammissibilità dell'eccezione della controparte sulla violazione degli artt. 168 e 273 c.p.c.; 6) responsabilità del cancelliere e erroneità della condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.; 7) utilizzazione in appello di documenti nuovi e già disconosciuti; 8) omesso esame del merito delle difese sul rapporto professionale e sulla fondatezza delle pretese avversarie; 9) nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni e della concisa esposizione dei motivi; 10) erronea condanna alle spese; 11) erronea condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e localizzazione dell'atto di appello, infondato il secondo perché la notifica era stata comunque sanata dalla costituzione in appello e non risultava adeguatamente contestata la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, fondato il terzo motivo perché la vicenda era diversa dal precedente richiamato dalla corte territoriale: la duplicazione del ruolo era dipesa da errore della cancelleria e la convenuta era rimasta contumace in entrambi i procedimenti, sicché non vi era stata alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa; conseguentemente la cassazione ha accolto il ricorso limitatamente a tale profilo, dichiarando assorbiti i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo; il nono motivo è stato respinto perché l'omessa trascrizione delle conclusioni determina nullità solo se manca in concreto la decisione sulle domande o eccezioni, circostanza non allegata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha dichiarato assorbiti i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo; ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondati il secondo e il nono. Il punto decisivo è stato che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, fondata dalla corte territoriale sul precedente relativo alla doppia iscrizione a ruolo, non era corretta nel caso concreto, poiché l'errore era della cancelleria e non aveva leso il diritto di difesa della convenuta, rimasta contumace in entrambi i procedimenti.
Norme richiamate
La censura di inammissibilità dell'appello per genericità richiede nel ricorso per cassazione il rispetto del principio di specificità e la trascrizione essenziale degli atti rilevanti, con precisa localizzazione negli atti di causa.
La deduzione dell'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza è soggetta al medesimo onere di specificità del motivo in cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e localizzato gli atti e i documenti rilevanti; la trascrizione deve essere essenziale ma sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
La nullità della notificazione dell'appello per mancato invio della raccomandata è sanata dalla costituzione dell'appellante e, nel caso concreto, non risultava dimostrato il vizio tempestivamente dedotto.
Le censure sulle spese sono rimaste assorbite per l'accoglimento del motivo principale; la regolazione delle spese è stata rimessa al giudice di rinvio.
Anche la condanna per responsabilità aggravata è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza integra nullità solo se, in concreto, le domande o eccezioni non risultano decise; altrimenti il vizio è meramente formale.
L'erronea duplicazione dell'iscrizione a ruolo può integrare una violazione procedurale, ma nel caso concreto non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.
Le censure connesse alla gestione dei procedimenti duplicati sono state assorbite dall'accoglimento del terzo motivo.
Richiamato solo dal ricorrente tra le doglianze assorbite, senza statuizione autonoma nel merito.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze di merito assorbite, senza autonoma valutazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze di merito assorbite, senza autonoma valutazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze di merito assorbite, senza autonoma valutazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze di merito assorbite, senza autonoma valutazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso in appello di documenti nuovi; motivo assorbito.
Richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento dei documenti; motivo assorbito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale; motivo assorbito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità o per manifesta infondatezza richiede un ricorso autosufficiente, con puntuale indicazione e localizzazione dell'atto di appello e delle parti rilevanti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La nullità della notificazione dell'atto di appello è sanata dalla costituzione della parte destinataria; in mancanza di una tempestiva e specifica contestazione del vizio, la doglianza non può essere utilmente fatta valere in cassazione.
- La duplicazione dell'iscrizione a ruolo di un medesimo atto introduttivo non determina automaticamente la nullità della sentenza resa nel procedimento iscritto per primo: occorre verificare se l'errore abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa della parte interessata.
- Il precedente sulla doppia iscrizione a ruolo è applicabile solo quando l'errore della cancelleria abbia prodotto un pregiudizio effettivo, ad esempio impedendo alla parte di costituirsi correttamente nel primo giudizio; se la parte è rimasta contumace in entrambi i procedimenti e ha ricevuto rituale notificazione, la lesione difensiva non è configurabile.
- L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non ne determina la nullità se risulta che le domande e le eccezioni siano state comunque esaminate e decise; il vizio resta meramente formale.
- Quando un motivo di ricorso risulta fondato e conduce alla cassazione della sentenza impugnata, restano assorbite le censure dipendenti che riguardano spese, responsabilità aggravata e ulteriori profili processuali o di merito collegati alla statuizione cassata.
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