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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13709/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza impugnata, che resta ferma quanto alla responsabilità per evasione e al diniego della continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente censurava, da un lato, la sussistenza del delitto di evasione in relazione all'allontanamento dall'abitazione presso cui era sottoposto alla misura; dall'altro, contestava il mancato riconoscimento della continuazione con fatti già ricompresi in altra sentenza di condanna, sostenendo in sostanza che le condotte fossero unite da un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già adeguatamente confutate dalla Corte di appello: era stata infatti valorizzata l'indifferenza delle ragioni soggettive dell'allontanamento ai fini della configurabilità dell'evasione e, quanto alla continuazione, era stata esclusa l'identità del disegno criminoso alla luce dei differenti motivi che avevano determinato i vari allontanamenti dall'abitazione in occasioni distinte.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato implicitamente quale base del delitto di evasione contestato; la Corte ribadisce che ai fini della configurabilità del reato sono irrilevanti le ragioni soggettive dell'allontanamento.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione; la Corte esclude l'identità del disegno criminoso in presenza di differenti motivi delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel delitto di evasione, le ragioni personali o soggettive che abbiano determinato l'allontanamento del soggetto sottoposto alla restrizione sono irrilevanti ai fini dell'integrazione del reato.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di un medesimo disegno criminoso; tale requisito può essere escluso quando le condotte risultino sorrette da motivi differenti e si inseriscano in occasioni distinte.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già specificamente confutate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneContinuazioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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