Cassazione Civile, Ordinanza n. 03095/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 376.000,00 a titolo di corrispettivo di un noleggio di attrezzatura edile. La società ingiunta propose opposizione deducendo l'inesistenza del contratto tra le parti, la falsità e il disconoscimento della scrittura privata prodotta dalla controparte, nonché la mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie. Entrambe le parti proposero querela di falso, l'una con riferimento al contratto di noleggio e l'altra con riferimento a un contratto di appalto che si assumeva contenere o trasfondere la disciplina del noleggio. Il Tribunale rigettò l'opposizione; la Corte d'appello rigettò il gravame ritenendo inammissibili, perché generiche, le querele di falso. In Cassazione i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 216 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto mancato il disconoscimento dei documenti, nonostante questo fosse desumibile dal rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, motivato con riferimento al disconoscimento della scrittura privata. La doglianza era formulata come violazione di legge, ma senza riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti su cui si fondava, in particolare i contratti di noleggio e di appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano trascritto o riprodotto nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti per la censura. In conseguenza, la Corte ha ritenuto non adeguatamente censurate le rationes decidendi della sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati inoltre condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata reputata inammissibile perché, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 216 c.p.c., non era supportata dalla necessaria esposizione autosufficiente dei documenti rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta o riproduce gli atti e i documenti posti a fondamento della censura e necessari alla valutazione del motivo.
È richiamato dai ricorrenti come norma sul disconoscimento della scrittura privata, ma la Corte non accoglie la censura per difetto di autosufficienza del ricorso.
È la norma evocata nel motivo di ricorso in relazione alla querela di falso e al disconoscimento, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale ai sensi della norma sul procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura dipende dal contenuto di documenti o atti processuali, è necessario trascriverli o riprodurli nei passaggi essenziali, indicando con precisione dove siano rinvenibili negli atti di causa; in difetto il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del motivo quando la Corte non sia posta in condizione di verificare autonomamente il fondamento della censura sulla base degli atti richiamati.
- Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, il ricorso deve censurarle in modo specifico e idoneo; in mancanza, l'impugnazione non può essere accolta.
- La deduzione di un disconoscimento o di una querela di falso non è sufficiente, in sede di legittimità, se il relativo supporto documentale non è riportato nel ricorso in modo autosufficiente.
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