Cassazione Penale, Ordinanza n. 01474/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: il primo sulla ritenuta sussistenza della responsabilità penale per il delitto contestato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; il secondo sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando una pena ritenuta troppo severa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la motivazione sulla pena era sufficiente, essendo stata applicata una sanzione in misura media o prossima al minimo edittale, per la quale non è necessaria una motivazione analitica sui criteri di commisurazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma del fatto e delle prove da parte della Cassazione.
La scelta del giudice di merito nella determinazione della pena, quando la sanzione sia contenuta in misura media o prossima al minimo edittale, rientra nel suo apprezzamento discrezionale e non richiede una motivazione particolarmente estesa.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito del compendio probatorio: la censura che mira a ottenere una diversa lettura dei fatti o delle prove è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione davanti alla Corte di cassazione non può essere usato per sostituire la ricostruzione dei giudici di merito con una lettura alternativa delle risultanze processuali; il controllo di legittimità resta limitato alla coerenza logico-giuridica della decisione.
- La motivazione sulla pena deve essere puntuale soprattutto quando la sanzione si discosti sensibilmente dal minimo edittale; se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, è sufficiente una motivazione anche sintetica, perché la valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dalla legge, inclusa la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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