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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24489/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la statuizione di condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Dai passaggi riportati emerge che tutti e tre i motivi di ricorso erano diretti, secondo la Corte, a sollecitare un nuovo vaglio del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare effettivi travisamenti della prova. La Cassazione rileva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né erronea applicazione della legge penale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova.
  • La censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza impugnata presenti carenze argomentative o illogicità macroscopiche, non quando la motivazione sia congrua e coerente.
  • Non integra vizio di legittimità la mera contrapposizione, da parte del ricorrente, di una lettura alternativa delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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