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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45438/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha ratificato un accordo di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il delitto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduce: 1) illegittima ratifica del patteggiamento nonostante avesse revocato la richiesta alla luce di una sopravvenienza oggettiva (ordinanza di sequestro preventivo su fatti "sostanzialmente" sovrapponibili), violazione degli artt. 125, 444 e 448 c.p.p.; 2) applicazione senza motivazione delle pene accessorie ex art. 12 D.Lgs. n. 74/2000 nonostante la continuazione con diversa fattispecie (bancarotta fraudolenta) e richiamo all'art. 445 c.p.p.; 3) confisca del profitto illecito per €120.020,00 disposta senza adeguata motivazione, senza considerare oneri deducibili e profili di imponibilità fiscale e, più in generale, contestazione dell'an del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: 1) rigetta il motivo relativo alla revoca del patteggiamento: l'accordo tra imputato e PM, una volta manifestato il consenso congiunto, è irrevocabile; la generica allegazione di una sopravvenienza non è stata provata nel merito; 2) rigetta il motivo relativo alle pene accessorie: il G.I.P. ha correttamente applicato l'art. 445 c.p.p. valutando la pena unica complessiva (anche in virtù della continuazione con precedente condanna) e constatando che la soglia dei due anni è superata, giustificando quindi l'applicazione delle pene accessorie; 3) accoglie il motivo relativo alla confisca: la statuizione ablativa è stata disposta senza valutazione motivata delle contestazioni (an e quantum) svolte nella memoria del 4/2/2022 e nelle note successive; la Corte annulla la decisione limitatamente alla statuizione sulla misura confiscatoria, rigettando il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'accordo per l'applicazione della pena (patteggiamento). La Corte conferma che, una volta manifestato il consenso congiunto dell'imputato e del pubblico ministero, l'accordo è in linea di principio irrevocabile e non modificabile unilateralmente.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti del patteggiamento in relazione alla soglia dei due anni; la Corte interpreta il criterio facendo riferimento alla pena unica finale complessiva (anche nei casi di continuazione), applicando le conseguenti esclusioni o applicazioni di spese, pene accessorie e misure di sicurezza in funzione della pena complessiva.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sul procedimento di patteggiamento; la decisione non rileva violazioni formali invocate dal ricorrente alla luce del definitivo consenso dell'accusa.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca e rinuncia in tema di applicazione della pena; la Corte ricorda che la revoca unilaterale dell'accordo non è ammessa dopo il consenso congiunto, salvo prove concrete di sopravvenienze non preventivabili debitamente prospettate.

  • art. 12 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede le pene accessorie applicabili per i reati tributari. La Corte ritiene legittima l'applicazione di dette pene accessorie quando la pena unica complessiva, anche per effetto della continuazione, supera la soglia di due anni.

  • art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Fattispecie di reato tributario contestata. La Corte non entra nel merito della sussistenza dell'elemento an e psicologico salvo rilevare che le contestazioni sull'an dovrebbero essere valutate specificamente se rilevanti ai fini della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato come eccezione nell'art. 445 c.p.p. in tema di confisca: la confisca resta possibile nei casi previsti dall'art. 240 c.p. anche quando altre esclusioni operate dall'art. 445 si applicano.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato tra le norme citate dal ricorrente in tema di determinazione e computo della pena; la decisione si concentra comunque sul criterio della pena unica finale per gli effetti del patteggiamento.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze procedurali del ricorrente; non è stata ravvisata violazione decisiva rispetto alla ratifica dell'accordo.

Massime di principio

  • Una volta che imputato e pubblico ministero manifestano congiuntamente il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'accordo è in linea di principio irrevocabile; la revoca unilaterale richiede la prova di sopravvenienze concrete e non genericamente invocate.
  • Per valutare gli effetti del patteggiamento (esenzione da spese, applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza) si prende a riferimento la pena unica finale complessiva: se, anche per effetto della continuazione con altre condanne, la pena finale supera i due anni, le esclusioni previste dall'art. 445 c.p.p. non operano.
  • Le pene accessorie previste da norme speciali (es. art. 12 D.Lgs. n.74/2000) possono essere applicate quando la pena complessiva supera la soglia prevista dall'art. 445 c.p.p.; non sussiste un paradosso giuridico a favore dell'imputato che scelga di pattteggiare il singolo reato rispetto a chi riconosce la continuazione.
  • La confisca e ogni misura ablativa richiedono una motivazione specifica, con esame delle contestazioni proposte dall'imputato (sia sull'an che sul quantum, compresi oneri deducibili e profili di imponibilità fiscale); la mancata valutazione motivata di tali elementi comporta l'annullamento della statuizione confiscatoria.
  • Le eccezioni o orientamenti minoritari che ammettono la revoca del patteggiamento per sopravvenienze devono essere concretamente documentati al giudice del merito; mere affermazioni generiche di sovrapposizione con altri provvedimenti non sono sufficienti.

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