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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26253/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di un buono postale fruttifero cointestato, recante clausola di "pari facoltà di rimborso", emesso con intestazione congiunta a più soggetti, uno dei quali deceduto. Il cointestatario superstite aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la somma portata dal titolo; l’emittente aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 203 e 208 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, 12 e 14 disp. prel. c.c. e 1374 c.c., sostenendo che la disciplina dei libretti postali, in particolare l’art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, imporrebbe la quietanza di tutti gli aventi diritto anche per il rimborso dei buoni, e che la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito all’art. 208 una portata derogatoria. La ricorrente ha anche richiamato la disciplina successoria, deducendo che il credito avrebbe dovuto essere trattato secondo le regole sui diritti ereditari. Il resistente ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, aderendo all’orientamento ormai consolidato secondo cui, nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma senza necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al cointestatario superstite la legittimazione a ottenere il rimborso integrale del buono postale fruttifero cointestato con clausola di pari facoltà di rimborso. La Corte ha ritenuto non applicabile, in via analogica, la disciplina dei libretti di risparmio che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto, evidenziando la diversa natura dei buoni postali fruttiferi, documenti di legittimazione circolanti a vista e non titoli di credito, nonché l’irrilevanza, ai fini del diritto del superstite, delle regole successorie invocate. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 178 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei buoni e della pretesa necessità di coordinamento con le norme sui libretti postali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 182 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricavare una disciplina diversa del rimborso; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla tesi ricorrente

  • art. 203 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a imporre la quietanza congiunta per i buoni postali cointestati

  • art. 208 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256

    norma interpretata come attributiva a ciascun intestatario del buono postale del diritto di chiederne il rimborso senza necessità della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto

  • art. 184 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256

    evocato dalla ricorrente per sostenere la pretesa estensione ai buoni della disciplina dei libretti, ma escluso come parametro applicabile

  • art. 187 d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256

    ritenuto non applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, perché riferito ai libretti di risparmio e non estensibile analogicamente

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere una diversa interpretazione sistematica e analogica delle norme, ma la Corte ne ha escluso un utilizzo idoneo a sovrapporre la disciplina dei libretti a quella dei buoni

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione delle norme, senza accoglimento della tesi estensiva

  • art. 1374 c.c.

    invocato per l’integrazione del contratto/rapporto, ma non idoneo a fondare l’estensione della disciplina dei libretti ai buoni

  • art. 2002 c.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare tanto i libretti quanto i buoni come documenti di legittimazione e non come titoli di credito

  • art. 1295 c.c.

    richiamato per affermare che, nella solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori l’obbligazione si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sul diritto del cointestatario superstite a riscuotere

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria e alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 115/1999, risoluzione del Ministero delle finanze del 13 luglio 1999 n. 115

    richiamata come supporto alla tesi che i buoni siano equiparati ai titoli del debito pubblico e esclusi dall’attivo ereditario

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite è legittimato a richiedere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo, senza necessità della quietanza di tutti gli aventi diritto.
  • La disciplina prevista per i libretti di risparmio postali, che richiede la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, non si applica ai buoni postali fruttiferi in via analogica, quando la diversa natura del titolo e la sua circolazione a vista rendano incompatibile tale estensione.
  • I buoni postali fruttiferi, pur essendo documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c. e non titoli di credito, presentano una disciplina funzionale diversa rispetto ai libretti di risparmio, con rafforzamento del diritto del portatore/intestatario alla riscossione.
  • Nella cointestazione con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei concreditori non preclude la riscossione al superstite; le eventuali pretese degli eredi del defunto si collocano nei rapporti interni tra concreditori o tra eredi e riscossore.
  • Non è consentito estendere al buono postale fruttifero una disciplina speciale dettata per un diverso strumento di risparmio se il dato normativo e la struttura del titolo mostrano una diversa funzione e un diverso regime di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneObbligazioni solidaliSuccessione legittima
RamiContrattiObbligazioniSuccessioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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