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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27239/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione a una cartella esattoriale emessa per il pagamento di un credito del Ministero dello sviluppo economico, relativo all’escussione di una garanzia prestata per l’anticipazione della prima quota di agevolazioni ex legge n. 488 del 1992 in favore di una società beneficiaria poi divenuta Villaggio dei Turchesi s.r.l. La polizza aveva durata triennale e, prima della scadenza, era pervenuta una nota di escussione da parte della banca concessionaria dei finanziamenti, con riferimento alla mancata autorizzazione ministeriale alla variazione del programma di investimento. La ricorrente sosteneva che la garanzia fosse estinta per scadenza del termine e che l’escussione fosse inefficace, poiché la nota non avrebbe contestato specificamente un inadempimento, non avrebbe considerato l’avvenuta esecuzione della quota di investimento rilevante per la permanenza della garanzia e non sarebbe stata preceduta dalla previa richiesta di rientro al soggetto finanziato prevista dalla polizza. Con i primi due motivi denunciava violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito alla nota di escussione un contenuto diverso da quello allegato dalla controparte e avesse deciso su circostanze non dedotte. Con il terzo motivo censurava la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., assumendo che la mera infondatezza dell’azione non bastasse per applicare tale sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che l’interpretazione della nota di escussione operata dal giudice di merito era plausibile e non sindacabile in sede di legittimità, e che la doglianza sulla mancata previa richiesta di rientro costituiva questione nuova, non dimostrata come già proposta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale poteva e doveva verificare i fatti costitutivi della legittima escussione della garanzia indipendentemente dal perimetro delle difese ministeriali e che il principio di non contestazione non vincola meccanicamente il giudice. Ha invece accolto il terzo motivo, ribadendo che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. presuppone un accertamento dell’abuso del processo e non può derivare automaticamente dal solo rigetto dell’opposizione o dall’infondatezza dell’impugnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulla responsabilità processuale aggravata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1370, 1372 c.c.

    Le norme sull’interpretazione del contratto si applicano, nei limiti di compatibilità, anche agli atti negoziali unilaterali; l’interpretazione del giudice di merito è censurabile solo se non plausibile o logicamente non decifrabile.

  • artt. 112, 115 c.p.c.

    Il giudice può verificare i fatti costitutivi della domanda o dell’opposizione sulla base dell’incarto processuale; la non contestazione non impedisce la valutazione delle risultanze emergenti dagli atti.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede l’accertamento di un abuso del processo, non essendo sufficiente la mera infondatezza o il rigetto dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella logica della valutazione delle risultanze processuali e del riparto dell’onere probatorio.

  • legge n. 488 del 1992

    Richiamata come base normativa delle agevolazioni pubbliche garantite dalla polizza escussa.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una nota di escussione o di un atto unilaterale collegato a una garanzia deve essere valutata secondo criteri ermeneutici compatibili con la sua natura, e in cassazione è sindacabile solo se la lettura del giudice di merito sia illogica o non plausibile.
  • In tema di opposizione a cartella fondata sull’escussione di una garanzia, il giudice deve accertare la sussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa anche se la controparte abbia concentrato le difese su un profilo specifico, poiché la non contestazione non vincola in modo assoluto il giudice alle sole allegazioni di parte.
  • Le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. presuppone un comportamento processuale abusivo, desumibile oggettivamente dagli atti, e non può essere automatica conseguenza della soccombenza o della manifesta infondatezza dell’impugnazione.
  • La contestazione del venir meno dei presupposti di fatto di una garanzia pubblica può legittimare l’escussione quando sia non pretestuosa e coerente con la disciplina pattizia e normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteFideiussioneRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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