Cassazione Civile, Ordinanza n. 25412/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento di una maggiore somma dovuta a titolo di contributo unificato. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale invito dovesse essere notificato direttamente al contribuente, seppure via PEC, e non anche al procuratore domiciliatario, sul presupposto che l'elezione di domicilio operasse solo per le notifiche e comunicazioni strettamente legate al giudizio tributario e non per atti relativi a un distinto procedimento di riscossione del contributo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 del d.P.R. n. 115/2002 e sostenendo che la notifica presso il procuratore era legittima, poiché l'elezione di domicilio per il giudizio consente le notificazioni relative anche alle incombenze connesse al processo, incluso l'obbligo di versare il contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio già affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 67/2019: la notifica al domicilio eletto per il giudizio non viola il principio di adeguata conoscibilità del procedimento di riscossione del contributo unificato, perché la dichiarazione di voler ricevere le notificazioni presso un domiciliatario di fiducia fonda una presunzione legale di conoscenza effettiva degli atti; grava inoltre sul destinatario un onere di diligenza e cooperazione, comprensivo dell'obbligo di informarsi presso il domiciliatario anche sulle incombenze connesse al processo, tra cui il pagamento del contributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per falsa applicazione della disciplina sulla notificazione dell'invito di pagamento del contributo unificato.
Richiamato come norma relativa al contributo unificato e alle somme dovute nel processo.
Richiamato in relazione alle modalità di comunicazione/notifica degli atti concernenti il contributo unificato.
Richiamato quale base normativa dell'invito al pagamento della maggiore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato può essere validamente eseguita presso il domiciliatario eletto nel giudizio dal quale il tributo origina, anche quando l'atto sia collegato a un procedimento di riscossione distinto dal merito della controversia.
- L'elezione di domicilio per il processo fonda una presunzione legale di conoscenza degli atti notificati al domiciliatario scelto dalla parte, superabile solo in presenza di specifiche ragioni contrarie non emergenti automaticamente dalla natura dell'atto.
- Il destinatario di notifiche eseguite presso il domiciliatario ha un onere di diligenza e cooperazione, che comprende l'adempimento di informarsi presso il procuratore o domiciliatario circa gli atti e gli obblighi connessi al processo, ivi incluso il pagamento del contributo unificato.
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