Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestando principalmente il mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale della sostanza sequestrata (8,1 g di catinoni sintetici). Argomentavano sulla base del modesto quantitativo ritrovato, dell'assenza di denaro e di bilancini di precisione e dell'impossibilità di stabilire, dall'analisi chimica, la quantità di principio attivo per singola dose. Villani ha inoltre dedotto la nullità del giudizio per presunta incompatibilità del difensore che assisteva entrambi gli imputati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la destinazione allo spaccio era provata nonostante il quantitativo limitato, valorizzando il rinvenimento nell'abitazione di 80 bustine e di un attrezzo per la suddivisione in dosi e i messaggi sul cellulare di Pagano indicativi di partecipazione all'attività di spaccio. Quanto alla presunta inerzia probatoria sull'efficacia drogante, la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che la sostanza rientri nella tabella I del d.P.R. 309/1990 e che l'analisi chimica non escluda la capacità drogante; non è necessaria la prova puntuale della quantità di principio attivo per singola dose salvo che sia dimostrato che il quantitativo è talmente tenue da non poter provocare alcuna alterazione. Sul punto dell'incompatibilità del difensore la Corte ha ritenuto che non sussistesse un conflitto assoluto di interessi, poiché le versioni non erano radicalmente inconciliabili e la difesa comune poteva sostenere tesi coerenti. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti), art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di sostanze indicate nelle tabelle può integrare il reato di cessione/traffico; la presenza nella tabella I è elemento decisivo per ritenere la natura stupefacente della sostanza
D.M. 11 aprile 2006
D.M. 11 aprile 2006 (riferimento alla dose media tipica)
Il riferimento alla dose media non è vincolante: il reato può configurarsi anche per dosi inferiori alla media, salvo che la quantità sia così minima da non poter provocare neppure trascurabili effetti
Regola sulla incompatibilità del difensore e sulla sostituzione quando sussiste conflitto insuperabile; la Corte ha ritenuto che non ricorresse tale conflitto nel caso concreto
Giurisprudenza della Cassazione (segnalate nella sentenza)
Sez.6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574; Sez.U, n. 29316 del 26/2/2015, De Costanzo, Rv. 264263; Sez.2, n. 10757 del 18/01/2017, Rv. 269310
Principi richiamati: (i) la definizione di "sostanza stupefacente" è di natura legale e l'inclusione in tabella è decisiva; (ii) la configurabilità del reato non richiede sempre la prova puntuale della dose di principio attivo; (iii) per l'incompatibilità del difensore è necessaria una inconciliabilità radicale delle difese
Massime di principio
- La sola modesta quantità di sostanza non esclude automaticamente la destinazione allo spaccio: deve valutarsi il contesto probatorio (imballaggi, strumenti per il confezionamento, comunicazioni o messaggi che indicano cessione).
- L'inclusione della sostanza nelle tabelle del T.U. sugli stupefacenti costituisce presunzione rilevante della sua idoneità a produrre effetti droganti; l'assenza di prova puntuale sulla quantità di principio attivo per singola dose non è di per sé esimente, se non si dimostra l'inerzia farmacologica del quantitativo sequestrato.
- L'assenza di denaro o di bilancini di precisione non è determinante: la presenza di numerosi involucri o di strumenti per la suddivisione può indicare la destinazione alla cessione.
- Per contestare la regolarità della difesa comune e ottenere la sostituzione del difensore è necessario dimostrare un conflitto di interesse tale da rendere le linee difensive reciprocamente inconciliabili in modo radicale; divergenti versioni non bastano se sono compatibili in una strategia difensiva comune.
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