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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5945/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, nella qualità di amministratore unico della "Fioretti Srl" dichiarata fallita, avrebbe distratto complessivamente Euro 76.800,00 mediante prelievi di cassa (Euro 37.423,84, indicati come restituzione di un finanziamento infruttifero) e l'incasso di un assegno a suo favore per Euro 39.454,22 a titolo di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Nel ricorso per cassazione si censurava, con due motivi, la violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 192, 530, 533 c.p.p.; artt. 216 e 223 L.F.; artt. 42 e 43 c.p.) e soprattutto il vizio di motivazione: si sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato concretamente la prova sull'elemento soggettivo e la natura dei crediti (distinguendo tra finanziamenti a titolo di mutuo e versamenti in conto capitale), né avesse considerato che la somma percepita come TFR derivava dalla liquidazione di una polizza assicurativa a favore del ricorrente (credito iure proprio), elementi che avrebbero potuto ricondurre i prelievi alla bancarotta preferenziale o escludere la distrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Ha ritenuto la sentenza impugnata caratterizzata da motivazione astratta e apodittica, priva di adeguato collegamento con le emergenze probatorie e con le questioni sollevate dalla difesa (in particolare la natura del credito derivante dalla polizza e la qualificazione giuridica dei prelievi come restituzione di mutui o versamenti in conto capitale). Per queste ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nell'ambito delle censure sull'istruzione probatoria; dalla sentenza emerge la necessità di un collegamento concreto tra prove e motivazione decisoria.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto della motivazione delle sentenze; la Cassazione ha richiamato implicitamente l'obbligo di motivazione concreta e non meramente enunciativa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla pronuncia della sentenza; evocata nella contestazione della correttezza formale e sostanziale della motivazione.

  • art. 216 L.F. (comma 3)

    Norma della legge fallimentare attinente alle fattispecie di bancarotta; la questione centrale è la distinzione tra distrazione di beni societari e atti che costituiscono bancarotta preferenziale.

  • art. 223 L.F.

    Norma della legge fallimentare richiamata in relazione agli effetti e alle qualificazioni delle operazioni compiute prima del fallimento; va applicata dopo aver accertato la natura giuridica dei crediti soddisfatti.

  • art. 42 cod. pen.

    Principio generale sul soggetto e sui limiti della responsabilità penale (nonché sulla colpevolezza); evocato nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 43 cod. pen.

    Norma relativa alla causalità e al nesso tra condotta e evento; richiamata in relazione all'accertamento degli effetti patrimoniali delle condotte contestate.

Massime di principio

  • La motivazione della decisione deve collegare in modo concreto le risultanze probatorie alla qualificazione giuridica; enunciazioni astratte o meri richiami di principio possono comportare annullamento per vizio di motivazione.
  • È essenziale distinguere la natura del credito soddisfatto: la restituzione di versamenti dei soci in conto capitale è compatibile con la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, mentre la restituzione di somme erogate a titolo di mutuo può integrare la bancarotta preferenziale (salvo ulteriori specifiche valutazioni, ad es. postergazione del credito).
  • Se la somma incassata dall'amministratore deriva da un credito iure proprio (es. liquidazione di polizza assicurativa a favore dell'amministratore), occorre valutarne l'autonomia rispetto al patrimonio sociale: ciò può escludere che si tratti di distrazione del patrimonio della società.
  • In presenza di contestazioni sulla violazione della par condicio creditorum, il giudice deve valutare espressamente se e in quale misura l'operazione abbia pregiudicato gli altri creditori; la mera affermazione senza analisi non è sufficiente.
  • Quando la difesa solleva questioni probatorie o giuridiche specifiche (natura del credito, origine delle somme), il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi esplicitamente con tali rilievi; l'omissione può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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