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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27671/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal tribunale su ricorso del pubblico ministero e poi soccombente in reclamo davanti alla corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato il fallimento. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 345 c.p.c. e 7 l. fall., sostenendo che nella richiesta di fallimento del pubblico ministero mancasse un valido presupposto legittimante tra quelli previsti dall'art. 7 l. fall., perché la notizia di insolvenza era stata tratta dalla relazione del curatore ex art. 33 l. fall. e non da una segnalazione proveniente da giudice civile o da procedimento penale; ha inoltre censurato le deduzioni svolte dal P.M. in sede di reclamo come nuove e quindi inammissibili. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 92 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, lamentando la condanna alle spese del reclamo nonostante la mancata costituzione della procedura e contestando i presupposti per l'obbligo del doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c.: ha chiarito che la richiesta del pubblico ministero era legittima non in base al n. 2 dell'art. 7 l. fall., come ritenuto dalla corte territoriale, ma in base al n. 1 dello stesso articolo, poiché la notitia decoctionis era stata appresa dal P.M. nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali tramite la relazione del curatore trasmessa ex art. 33 l. fall. e acquisita nel fascicolo del fallimento della controllante. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza limitatamente alla condanna della società alle spese del reclamo, perché la procedura fallimentare non si era costituita in appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito escludendo la condanna alle spese in appello e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Le nuove deduzioni processuali invocate dalla ricorrente sono state ritenute non decisive, poiché la legittimazione del P.M. alla richiesta di fallimento è stata ricondotta a un presupposto già desumibile dagli atti trasmessi istituzionalmente.

  • art. 7 l. fall.

    "1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale ...; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile"

    La legittimazione del pubblico ministero non richiede una segnalazione formale di giudice civile se la notitia decoctionis è appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali; la nozione di procedimento penale non va intesa in senso formalistico ma come ambito di competenza istituzionale del P.M.

  • art. 33 l. fall.

    "la relazione redatta dal curatore ... sia trasmessa, nel suo testo integrale, al pubblico ministero"

    La relazione del curatore è un atto trasmesso d'ufficio al P.M. tramite il tribunale; essa può costituire fonte di conoscenza della notitia decoctionis idonea a legittimare l'iniziativa per la richiesta di fallimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stato il veicolo della censura per violazione di legge e nullità della sentenza sul primo motivo.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo, ricondicendo la legittimazione del P.M. al corretto presupposto normativo.

  • art. 92 c.p.c.

    La condanna alle spese del reclamo è stata cassata perché la procedura non si era costituita, sicché non poteva essere posta a carico della società ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La ricorrente ne ha contestato l'applicazione in relazione al doppio contributo unificato, ma la decisione finale rileva soprattutto sulla regolazione delle spese del grado.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito sulla sola questione delle spese.

Massime di principio

  • La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento sussiste quando la notitia decoctionis sia stata appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche attraverso atti trasmessi d'ufficio come la relazione del curatore ex art. 33 l. fall., senza che occorra una segnalazione giudiziale in senso stretto.
  • La nozione di procedimento penale rilevante ai fini dell'art. 7 l. fall. non va intesa in senso meramente formale: è sufficiente che il pubblico ministero abbia acquisito elementi indicativi dell'insolvenza nell'ambito della propria attività istituzionale di ricezione, valutazione e sviluppo degli atti.
  • Le condotte e gli atti previsti dall'art. 7 l. fall. costituiscono ipotesi esemplificative di conoscenza istituzionale dell'insolvenza e non un catalogo rigido e tassativo delle sole fonti di legittimazione del P.M.
  • Quando la parte vittoriosa nel grado di merito non si sia costituita in appello, la condanna dell'appellante alle spese del grado può essere erronea e va cassata limitatamente a tale capo, se il giudice di legittimità può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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