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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20030/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario provinciale un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli contestava, per l’anno d’imposta 2012, un maggior reddito di euro 70.000 derivante da asserita distribuzione di utili occultati mediante un fittizio finanziamento in favore di una società della quale deteneva il 50%. Il primo giudice aveva accolto il ricorso. In appello, l’Ufficio aveva riproposto le ragioni della legittimità dell’atto e censurato la sentenza anche per la mancata sospensione del giudizio in attesa del giudicato di altra decisione ritenuta pregiudiziale. La CTR aveva però dichiarato l’appello inammissibile per asserita genericità dei motivi, salvo poi esaminare anche il merito e confermare l’annullamento dell’atto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello nonostante i motivi fossero specifici; violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR motivato sul merito con una motivazione apparente o mancante, dopo aver pronunciato l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che, nel caso concreto, dall’atto di appello emergevano comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado e specifiche censure sufficienti a soddisfare l’onere di impugnazione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché la parte della sentenza che si era spinta ad esaminare il merito dopo la declaratoria di inammissibilità era priva di effetti giuridici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    motivi specifici dell'impugnazione; inammissibilità se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi richiesti

    la previsione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi è eccezionale e va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall’atto emerga in modo comprensibile la volontà di censurare la decisione di primo grado e le ragioni di dissenso, anche per implicito dal contenuto complessivo dell’atto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale richiamato per denunciare violazioni processuali e nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione mancante o apparente della pronuncia che si sia pronunciata sul merito dopo avere dichiarato l’inammissibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale applicabile.

  • art. 14 preleggi

    richiamato a sostegno dell’interpretazione restrittiva di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53 d.lgs. 546/1992, costituisce una sanzione eccezionale e va applicata restrittivamente; non opera quando l’atto consenta di comprendere, anche complessivamente, quali capi della decisione siano contestati e per quali ragioni.
  • L’onere di specifica impugnazione può ritenersi assolto anche quando l’appellante riproponga le difese già svolte in primo grado, se da esse risulti inequivocamente la volontà di contrastare la sentenza impugnata.
  • La mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi di appello non sussiste se il gravame, pur sintetico, sia interpretabile in modo univoco alla luce del suo contenuto complessivo, incluse premesse, argomentazioni e conclusioni.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile un’impugnazione, ogni successivo esame del merito è privo di effetti giuridici e non necessita di autonoma impugnazione; il motivo di ricorso può riguardare solo la statuizione pregiudiziale di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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