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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17055/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/11/2025 che aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca del sequestro preventivo di 17.500 euro rinvenuti presso il ricorrente e ritenuti corpus delicti del reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la trasformazione, senza titolo e senza collegamento con il provvedimento genetico, del sequestro impeditivo ex art. 321 cod. proc. pen. in sequestro finalizzato alla confisca; 2) la carenza e l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora; 3) l'uso, da parte del Tribunale, di elementi giuridicamente irrilevanti (pregresse vicende personali, altri procedimenti, violazione di misura cautelare) e la mancata considerazione che il coindagato Giuffredi aveva integrale ristoro del danno erariale, con conseguente eliminazione della natura illecita delle somme.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che l'eventuale errore di richiamo normativo del Tribunale non comportasse utilità concreta per il ricorrente dato che il provvedimento impugnato conteneva comunque autonoma e puntuale motivazione sul periculum in mora. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva che la restituzione del profitto del reato tributario ad opera del coindagato annulli la provenienza delittuosa delle somme o escluda la ricettazione: i fatti sopravvenuti non incidono sulla già perfezionata fattispecie di ricettazione e non eliminano l'esigenza cautelare, essendo il denaro bene fungibile esposto a rischio di dispersione o reimpiego illecito. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato in cassazione (censure di diritto e non riesame di merito) e ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il provvedimento del Tribunale aveva fatto riferimento in modo erroneo ad una ipotesi normativa finalizzata alla confisca, ma la Corte ha ritenuto che, nonostante l'errato riferimento formale, la motivazione del mantenimento del sequestro impeditivo fosse autonoma e sufficiente a giustificarne la prosecuzione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limite alla revisione della motivazione in cassazione: le censure devono riguardare violazioni di legge; la Corte non ammette rivalutazioni di merito mascherate da questioni di diritto.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato nella prospettazione difensiva in relazione alla correttezza del procedimento cautelare; la Corte ha valutato che non sussisteva un vizio che incidesse sulla decisione impugnata.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio dell'interesse ad impugnare: la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di interesse concreto e attuale del ricorrente, ossia l'assenza di utilità derivante dall'eventuale annullamento.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la natura illecita del denaro quale provento di reato di ricettazione non è eliminata da successivi atti di restituzione compiuti dall'autore del reato presupposto; tali eventi sopravvenuti non incidono sulla qualificazione della res nel procedimento a carico del ricevente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata nella doglianza difensiva come parametro di legittimità procedurale; la Corte non ha ritenuto violati i principi costituzionali evocati alla luce della motivazione del Tribunale e dei limiti dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La restituzione o il ripristino del danno da parte dell'autore del reato presupposto non cancella automaticamente la provenienza delittuosa di beni che sono stati trasferiti a terzi: tali eventi sopravvenuti sono rilevanti solo nei rapporti tra autore e Amministrazione, non eliminano di per sé la configurazione di ricettazione da parte del ricevente.
  • In tema di sequestro preventivo di denaro, la natura fungibile della somma favorisce la valutazione del periculum in mora: il rischio di dispersione o di reimpiego illecito è elemento concreto che giustifica il mantenimento del vincolo anche quando esistano circostanze attenuanti riferite ad altri soggetti.
  • Errori formali nel richiamo normativo del giudice di merito (es. citazione di un comma non pertinente) non determinano automaticamente l'illegittimità del provvedimento se dalla motivazione emerge in modo autonomo e sufficiente la ragione del mantenimento della misura cautelare.
  • Per essere ammissibile in cassazione, la censura deve mostrare un interesse concreto e attuale del ricorrente all'annullamento del provvedimento; ricostruzioni meramente teoriche o astratte sull'interpretazione della norma, prive di utilità pratica, sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità limita il sindacato sulle ordinanze di sequestro ai soli vizi di diritto (erros in iudicando o in procedendo) e richiede che la motivazione impugnata sia del tutto assente o manifestamente illogica, contraddittoria o non ancorata ai fatti concreti per poter intervenire.

Testo integrale

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