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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30016/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente al profilo corrispondente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, rilevando che la giurisprudenza unionale richiamata si era formata dopo la notificazione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA detratta dal contribuente in relazione a un'operazione descritta come "sale and sale back": il bene agricolo era stato venduto, per il tramite di società intermediarie, e poi riacquistato dal medesimo contribuente con pagamento dilazionato, al fine di ottenere liquidità e accedere ai benefici della legge Sabatini. L'Ufficio ha sostenuto che l'operazione fosse artificiosa e finalizzata a far apparire come nuovo un bene in realtà usato e di valore inferiore, con conseguente inesistenza dell'operazione imponibile e indetraibilità dell'IVA. La Commissione tributaria regionale ha invece ritenuto lecita e non fraudolenta l'operazione, qualificandola come sale and sale back funzionale al finanziamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che mancasse un'effettiva cessione imponibile e che l'esborso si riducesse a un finanziamento del soggetto che appariva come venditore; ha inoltre affermato che, anche a voler qualificare l'operazione come prestazione di servizi, essa sarebbe comunque esente da IVA in quanto finanziamento, con conseguente esclusione del diritto di detrazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla contestazione dell'effettività dell'operazione e del diritto alla detrazione IVA.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici per censurare l'impostazione probatoria seguita dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici per censurare l'impostazione probatoria seguita dal giudice di merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per escludere il diritto alla detrazione IVA in mancanza di una operazione imponibile.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nella contestazione dell'indetraibilità dell'IVA.

  • art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per affermare che, se l'operazione fosse qualificata come prestazione di servizi di finanziamento, essa ricadrebbe comunque in un regime di esenzione IVA, incompatibile con la detrazione.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, il diritto di detrazione presuppone l'esistenza di un'operazione imponibile effettiva; se la causa concreta dell'operazione si riduce a un mero finanziamento, viene meno il presupposto per la detrazione.
  • La qualificazione civilistica del contratto non è निर्णisiva: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e, in particolare, se vi sia un reale trasferimento del potere di disposizione del bene.
  • Un'operazione strutturata come vendita e riacquisto di un bene, o come sale and lease back, non integra cessione di beni imponibile quando sia meramente funzionale a procurare liquidità al venditore e non comporti un effettivo scambio reale del bene.
  • Se l'operazione è in sostanza un finanziamento, essa non dà luogo a detrazione IVA come cessione imponibile; al più può ricadere in una prestazione di servizi esente ai sensi della normativa IVA, con ulteriore esclusione del diritto alla detrazione.
  • Quando la causa concreta accertata dal giudice di merito è quella di finanziamento, la Corte può correggere la qualificazione giuridica ai fini fiscali e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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