Cassazione Penale, Sentenza n. 12698/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla quantificazione delle pene accessorie; il ricorrente contestava l'insufficiente motivazione circa l'individuazione dei criteri legali che avrebbero giustificato la fissazione della pena accessoria nella misura mediana di cinque anni
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come generico e manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la scelta della durata delle pene accessorie, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e valutando la particolare gravità della condotta (omesso versamento prolungato di contributi e imposte dal 2001, importo omesso circa Euro 900.000 su un passivo fallimentare di circa Euro 2 milioni). La Corte ha fatto applicazione del principio espresso nella sentenza n. 28910/2019 (Suraci) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, confermando che le pene accessorie devono essere determinate secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportate alla durata della pena principale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2 e art. 216 L.F.
art. 223, comma 2, n. 2; art. 216 legge fallimentare
Individuano il reato contestato (bancarotta fraudolenta impropria) rispetto al quale è stata determinata la pena principale
Principi e criteri normativi (personalità del reo, gravità del fatto, modalità, conseguenze, antecedenti ecc.) ai quali il giudice deve attenersi per la determinazione concreta delle pene accessorie
Non è corretto rapportare la durata delle pene accessorie alla sola durata della pena principale; tale modalità è stata esclusa dalla giurisprudenza applicata dalla Corte
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Intervento costituzionale richiamato per limitare precedenti prassi errate nella determinazione automatica delle pene accessorie; ha reso necessario il nuovo esame in appello
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza e ha disposto la condanna alle spese
Cass. pen., sez. pen., sent. n. 28910/2019 (Suraci)
Principio giurisprudenziale applicato secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.
Massime di principio
- Quando la legge fissa limiti non fissi per le pene accessorie, il giudice deve determinarne la durata sulla base dei criteri generali di cui all'art. 133 c.p. (personalità dell'imputato, gravità del fatto, modalità, conseguenze, precedenti ecc.) e non semplicemente in rapporto alla pena principale
- La motivazione sulla quantificazione delle pene accessorie deve collegare concretamente la scelta alla gravità del reato e alle risultanze probatorie (es. ammontare del danno, durata e sistematicità della condotta omissiva); una motivazione che faccia emergere tale collegamento è generalmente ritenuta adeguata
- Un'impugnazione generica che si limiti ad affermare l'insufficienza della motivazione senza puntualizzare gli specifici vizi argomentativi rischia di essere dichiarata inammissibile
- I precedenti della Corte costituzionale e della Cassazione che incidono sul metodo di determinazione delle pene accessorie devono essere applicati dal giudice di merito e motivati esplicitamente se rilevanti
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione possono essere disposte condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
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