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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15929/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare custodiale applicata dal GIP per concorso nel favoreggiamento della latitanza di Abbruzzese Leonardo con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Deduce due motivi principali: 1) difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo di essere stato confuso con altri (in particolare Lovreglio Francesco e Nicola), di non aver ospitato né aiutato l'Abbruzzese né partecipato agli spostamenti del 5-6 e 17 ottobre 2023; 2) violazione di legge e insufficiente motivazione rispetto al pericolo di reiterazione e alla valutazione delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale non ha considerato la sua incensuratezza, le condizioni di salute e la natura occasionale e indiretta dei contatti con il latitante.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia ricostruito in modo logico e sufficientemente motivato i fatti sulla base di videoriprese, intercettazioni e tabulati telefonici: il ricorrente era presente nella villa il giorno dopo l'arrivo del latitante, ha partecipato al trasferimento dei bagagli e ha scortato l'uscita dell'Abbruzzese con modalità a 'staffetta', elementi indicativi della consapevolezza dello status del trasportato. Il Tribunale ha inoltre ritenuto fondata la valutazione del pericolo di reiterazione, considerata giustificata dalla gravità dei fatti, dalle modalità adottate per proteggere la latitanza e dal legame tra le famiglie coinvolte; l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è applicata anche al concorrente consapevole dell'altrui finalità mafiosa. Le condizioni di salute e l'incensuratezza non sono state ritenute idonee a scalfire la necessità della misura più grave. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla questione sul difetto di motivazione; il Tribunale ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata e non viziata.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato in connessione al favoreggiamento; la decisione valorizza la condotta materiale (trasferimento bagagli, scorta) come elemento del concorso nel favoreggiamento della latitanza.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante di agevolazione mafiosa, pur avendo natura soggettiva, può colpire il concorrente che non abbia lo scopo mafioso ma sia consapevole della finalità altrui; tale consapevolezza è desunta dal metodo e dalle modalità protettive adottate per la latitanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le impugnazioni per difetto di motivazione sono inammissibili se rimangono generiche: il difensore deve indicare specificamente i passaggi non considerati o i vizi logici dell'ordinanza.
  • La mera dichiarazione di estraneità o la sottolineatura dell'assenza non basta se esistono elementi probatori (videoriprese, intercettazioni, tabulati) che collocano il soggetto nella dinamica del favoreggiamento.
  • La partecipazione materiale a operazioni connesse alla latitanza (trasferimento bagagli, scorta con metodo "a staffetta") è indicativa di consapevolezza dello status del trasportato e può giustificare l'applicazione dell'aggravante mafiosa anche per i concorrenti non apicali.
  • Il pericolo di reiterazione può essere motivato dalla gravità del fatto, dalle modalità esecutive e dai collegamenti tra gruppi/criminalità organizzata; incensuratezza e problemi di salute non prevalgono automaticamente se non dimostrano concretamente l'assenza del pericolo.
  • Per ottenere misure meno afflittive occorre produrre elementi specifici e documentazione che dimostrino in modo concreto la non pericolosità e l'impossibilità di recidiva (es. documentazione clinica dettagliata, prova di non contatti continuativi con la rete mafiosa, proposte di misure alternative efficaci).

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