Cassazione Civile, Ordinanza n. 15127/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva da due immobili contigui: una società sosteneva di essere comproprietaria dell'intero corpo scala posto sul confine tra i fabbricati e di avere diritto a ripristinare una porta di accesso al vano scala, nonché a ottenere il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del lastrico solare, a seguito di sopraelevazione e realizzazione di nuovi locali. Il tribunale aveva rigettato la domanda qualificandola sostanzialmente come azione di rivendicazione, ritenendo non provata l'origine dominicale della scala. La corte d'appello, invece, aveva accertato la comproprietà dell'intero corpo scala e il diritto al ripristino della porta. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 840 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la scala superiore fosse ad uso esclusivo della propria abitazione e che la corte territoriale non avesse verificato se il vano sottostante fosse comune al momento della costruzione; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 948, 1158 e 2697 c.c., lamentando una motivazione apparente e contraddittoria e l'omesso accertamento di un possesso utile ad usucapire la porzione contesa; 3) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la corte d'appello avesse valorizzato come provato il contenuto di un atto di provenienza del 1981 mai prodotto in giudizio solo perché non contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare un nuovo accertamento di merito sullo stato dei luoghi e, comunque, infondato, poiché la corte territoriale aveva accertato in fatto che il vano scala fosse centrale, al servizio delle unità laterali e funzionale anche alle terrazze sovrastanti, applicando correttamente il principio dell'accessione in relazione allo spazio sovrastante l'area comune. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né illogica, perché la decisione si fondava sull'accertamento dello stato dei luoghi e sull'assenza di prova di un acquisto esclusivo dello spazio sovrastante; inoltre, essendo irrilevante l'eventuale acquisto derivativo della società resistente ai fini della ratio decidendi, cadeva anche la censura sull'omesso accertamento del possesso utile all'usucapione e sulla prova documentale dell'atto del 1981. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione al principio di accessione dello spazio sovrastante: se l'area sottostante è comune, anche la colonna d'aria e lo spazio sovrastante devono ritenersi comuni, salvo prova di un diverso titolo di acquisto esclusivo.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio: chi rivendica un diritto esclusivo su una porzione di bene deve darne prova; la mancanza di prova di un acquisto originario o derivativo esclude la pretesa esclusiva.
invocato dal ricorrente per denunciare una motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la sentenza impugnata rendeva percepibile il percorso argomentativo.
richiamato in tema di rivendicazione della proprietà e di prova del titolo dominicale.
richiamato per l'usucapione, ma la relativa censura è stata respinta perché la questione del possesso non incideva sulla ratio decidendi una volta accertata la comunione e l'assenza di prova di un titolo esclusivo.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e la presunta utilizzazione di fatti non ritualmente provati; la Corte ha implicitamente ribadito che la censura non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
la decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori per lite ritenuta definita in conformità alla proposta nel rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie e sullo stato dei luoghi.
- Quando il bene conteso insiste sopra un'area comune, lo spazio sovrastante segue la sorte dell'area sottostante in applicazione del principio di accessione: la comunione del suolo può estendersi anche alla colonna d'aria e alle porzioni sovrastanti, salvo prova di un diverso titolo.
- Chi pretende l'esclusiva proprietà di una porzione di immobile o di una struttura comune deve provare in modo specifico il proprio titolo di acquisto, originario o derivativo; in difetto, la presunzione di comunione o la ricostruzione fattuale del giudice di merito prevalgono.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che la parte la ritenga errata o incompleta, se il ragionamento del giudice è comunque intellegibile e fondato su accertamenti in fatto coerenti.
- Le censure relative a usucapione, possesso o prove documentali sono assorbite o comunque irrilevanti se la ratio decidendi poggia sull'accertamento della comunione e sulla mancata prova di un titolo esclusivo incompatibile con la pretesa azionata.
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