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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36753/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino che, riformando parzialmente quella del Tribunale di Alessandria, aveva ridotto la pena per plurime violazioni tributarie a un anno e dieci mesi di reclusione. In qualità di legale rappresentante di due società cartiere, prive di struttura operativa e inadempienti agli obblighi dichiarativi e di versamento, aveva emesso negli anni contestati numerose fatture per la vendita di carta o shopper. I clienti avevano dichiarato di avere acquistato i beni tramite intermediari e di avere pagato le società; sui conti di queste erano stati rilevati prelievi in contanti corrispondenti agli importi fatturati. Il ricorso ha dedotto: (1) violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che il reato richiederebbe un nesso causale con l’evasione effettiva e l’utilizzo delle fatture da parte dei destinatari, e che nel caso concreto i beneficiari sarebbero stati gli intermediari, assolti, non i clienti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per l’occultamento di 13 fatture, contestando sia l’idoneità della condotta a ostacolare l’accertamento sia l’impossibilità di ricostruire il volume d’affari, ricostruito dall’Amministrazione finanziaria attraverso documentazione acquisita presso terzi e altre fonti; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché riproponeva la censura già disattesa in appello senza una critica specifica alla motivazione e sollecitava una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte ha ribadito che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è di pericolo astratto, di mera condotta e a dolo specifico: si perfeziona con l’emissione del documento, senza necessità che il destinatario lo riceva o lo utilizzi, che si verifichi un’effettiva evasione o che sussista un nesso causale tra emissione ed evasione. Ha inoltre rilevato che, secondo gli accertamenti di merito, i destinatari delle fatture erano i clienti finali, non gli intermediari assolti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non deve essere assoluta e ricorre anche quando la ricostruzione richieda l’acquisizione di documentazione presso terzi o aliunde; le 13 fatture non esibite erano emerse da verifiche incrociate e la ricostruzione del volume d’affari aveva richiesto fonti esterne. La deduzione alternativa di disordine amministrativo era generica e non sorretta da specifici elementi. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla doglianza sulla motivazione e comunque inammissibile per genericità: la Corte d’appello aveva indicato le ragioni del trattamento, fissando la pena base nel minimo, applicando aumenti minimi per la continuazione e riconoscendo le attenuanti generiche con riduzione prossima al massimo consentito, anche in considerazione delle condizioni di vita dell’imputato. La Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    L’emissione di fatture per operazioni inesistenti prevista dall'art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, si configura come un delitto di pericolo astratto per la configurazione dl quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico.

    Il reato è di pericolo astratto e di mera condotta: è sufficiente l’emissione della fattura per operazioni inesistenti, senza necessità di un’effettiva evasione o dell’utilizzo del documento da parte del destinatario.

  • art. 9 d.lgs. n. 74/2000

    l’art. 9 che introduce una deroga all’art. 110 cod.pen. che, secondo l’interpretazione costante nella giurisprudenza di legittimità, mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse, così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto.

    La deroga alla disciplina generale del concorso evita che il medesimo soggetto sia punito due volte per la sola emissione o per il solo utilizzo delle fatture; non esclude la rilevanza del reato quando emittente e destinatario sono soggetti diversi.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.

    L’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non richiede che la ricostruzione sia assolutamente impossibile: è sufficiente che essa debba essere compiuta acquisendo documenti presso terzi o tramite altre fonti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata ed anche diretto a prospettare un’alternativa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede.

    È inammissibile il motivo che non si confronta specificamente con la motivazione impugnata e mira a ottenere in cassazione una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La difesa censura la decisione prospettando l’alternativa ricostruzione del fatto secondo cui la mancata esibizione sarebbe riconducibile a disordine amministrativo o per altra causa neppure specificata.

    La censura motivazionale non è idonea a scalfire la decisione quando si limita a prospettare un’ipotesi alternativa non specificata, senza indicare elementi concreti che evidenzino illogicità o carenze della motivazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Nell’argomentare la riduzione di pena la corte territoriale ha espressamente motivato le ragioni per le quale individuava la pena base nel minimo con minimi aumenti per la continuazione e la mitigazione del trattamento sanzionatorio per effetto delle circostanze attenuanti generiche nella misura prossima ad 1/3 (anni uno e mesi sei di reclusione ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione), richiamando in particolare le condizioni di vita dell’imputato.

    La concessione e la misura di riduzione per le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere l’esercizio equo e proporzionato di tale potere.

  • art. 81 c.p.

    Nell’argomentare la riduzione di pena la corte territoriale ha espressamente motivato le ragioni per le quale individuava la pena base nel minimo con minimi aumenti per la continuazione e la mitigazione del trattamento sanzionatorio per effetto delle circostanze attenuanti generiche nella misura prossima ad 1/3 (anni uno e mesi sei di reclusione ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione), richiamando in particolare le condizioni di vita dell’imputato.

    Nel caso concreto la Corte d’appello aveva applicato aumenti minimi per la continuazione; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è un reato di pericolo astratto e di mera condotta, punito a dolo specifico: si perfeziona quando il documento esce dalla sfera di disponibilità dell’emittente e non richiede che il destinatario lo riceva o lo utilizzi, né che si verifichi un’effettiva evasione o un nesso causale tra emissione ed evasione.
  • La deroga al concorso di persone prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74/2000 impedisce che la sola emissione o il solo utilizzo delle fatture, da parte dello stesso soggetto, determini una duplicazione della responsabilità penale; non opera quando emittente e destinatario sono persone diverse.
  • Nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non deve essere assoluta: sussiste anche quando l’accertamento richiede di reperire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.
  • In cassazione è inammissibile la censura che ripropone le doglianze d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata o che sollecita una diversa ricostruzione del fatto; un’ipotesi alternativa non specificata non dimostra un vizio motivazionale.
  • La determinazione della riduzione di pena conseguente alle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non è necessaria l’indicazione di ragioni puntuali per ogni misura di riduzione, se la motivazione consente di desumere un esercizio equo e proporzionato del potere.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

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