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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29174/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per un capo di truffa aggravata e per un omicidio commesso, secondo l'impostazione accusatoria, in concorso con altro soggetto. In sintesi, la ricostruzione dei fatti era quella di una presunta falsa identità e attivazione di SPID per la stipula di polizze vita, e di un successivo omicidio della vittima, che sarebbe stata condotta in un luogo isolato, colpita con una pietra e poi investita con un veicolo, per consentire all'altro concorrente di incassare i premi assicurativi. I motivi del ricorso erano tredici: 1) inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dalla ricorrente come testimone, sostenendo che fosse già sostanzialmente indagata, con propagazione del vizio agli atti derivati; 2) mancato accesso ai file audio delle intercettazioni; 3) inutilizzabilità di consulenze/autopsia, accertamenti tossicologici, GPS e dati del cellulare per asserita violazione del contraddittorio tecnico; 4) nullità per omessa notifica del fermo e dei decreti di perquisizione/sequestro e della convalida; 5) inutilizzabilità dell'interrogatorio su temi ritenuti estranei al decreto di fermo; 6) incompatibilità del G.i.p. che aveva autorizzato intercettazioni e proroghe a decidere sulla misura cautelare; 7) insussistenza dei gravi indizi per il capo relativo alla truffa assicurativa/SPID; 8) insussistenza dei gravi indizi per l'omicidio, per assenza di tracce biologiche e per lettura alternativa delle intercettazioni e degli altri dati investigativi; 9) violazione del principio di devoluzione per avere il riesame valorizzato anche il pericolo di reiterazione non posto dal G.i.p.; 10) illogicità della motivazione sul pericolo di fuga; 11) mancata considerazione di misure meno afflittive; 12) errata applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e violazione dei principi di proporzionalità e presunzione di innocenza; 13) mancata autonoma valutazione del compendio indiziario da parte del tribunale del riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate o comunque generiche tutte le censure. Ha affermato che la posizione della ricorrente come indagata si è consolidata solo progressivamente all'esito delle attività investigative, sicché le dichiarazioni iniziali rese come persona informata sui fatti erano utilizzabili; che la mancata disponibilità dei file audio non determinava inutilizzabilità della prova e, comunque, la doglianza era generica; che gli accertamenti tecnici e gli atti derivati non erano inutilizzabili per violazione del diritto di difesa; che le eccezioni su fermo, perquisizione, sequestro e interrogatorio erano generiche o manifestamente infondate; che non sussiste incompatibilità del G.i.p. per aver autorizzato intercettazioni e proroghe; che i gravi indizi sia per la truffa sia per l'omicidio erano adeguatamente motivati sulla base di intercettazioni, dati di spostamento, consulenze autoptiche e tossicologiche, SPID, polizze vita e ulteriori elementi convergenti; che le esigenze cautelari di pericolo di fuga e di reiterazione erano correttamente ravvisate e che la custodia in carcere era proporzionata e adeguata rispetto alla gravità dei fatti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Disposizione richiamata quale titolo del capo di imputazione per la condotta di truffa assicurativa/falsa identità finalizzata alle polizze e allo SPID.

  • art. 63 c.p.p.

    L'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni presuppone che, al momento dell'esame, fossero già presenti specifici elementi indizianti tali da imporre la qualifica di indagato; non basta il mero coinvolgimento in vicende potenzialmente penalmente rilevanti.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato per gli avvisi dovuti all'indagato nel caso in cui l'esame debba proseguire dopo l'emersione della qualità sostanziale di indagato.

  • art. 350 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che le sommarie informazioni erano state raccolte in modo illegittimo; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 351 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione all'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali.

  • art. 191 c.p.p.

    L'inutilizzabilità ex art. 191 non è stata riconosciuta per gli accertamenti tecnici e i dati acquisiti, ritenuti legittimamente utilizzabili.

  • art. 271 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni; il motivo è stato ritenuto infondato/generico.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato per contestare la gravità indiziaria, che la Corte ha invece ritenuto adeguatamente motivata.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato per il pericolo di fuga; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame congrua e non illogica, e ha valorizzato anche il pericolo di reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato per il principio di proporzionalità e per la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere nei reati più gravi, presunzione ritenuta operante e non superata da elementi concreti.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione al braccialetto elettronico; la Corte ha ritenuto comunque inadeguate le misure meno afflittive.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali dell'ordinanza cautelare e alla dedotta insufficienza della motivazione.

  • art. 293 c.p.p.

    Il mancato rilascio di copia delle registrazioni, ove dedotto specificamente, dà luogo a nullità a regime intermedio limitata alla fase del riesame, non a inutilizzabilità retroattiva dell'ordinanza genetica.

  • art. 309 c.p.p.

    Nel riesame il giudice deve autonomamente valutare il compendio indiziario, ma la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato rispettato; le censure di devoluzione e di autonomia valutativa sono state considerate generiche o infondate.

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per la dedotta irregolarità dei decreti di perquisizione e sequestro e della relativa convalida.

  • art. 386 c.p.p.

    Richiamato in relazione al decreto di fermo e alla sua notificazione.

  • art. 391 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che l'interrogatorio avesse toccato temi estranei alla contestazione provvisoria; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa a tutela del diritto di difesa e dell'equità del procedimento; la Corte ha escluso violazioni.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa quale parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo e alla motivazione dei provvedimenti, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato in tema di libertà personale e misure cautelari.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai principi di legalità e giudice naturale.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla presunzione di non colpevolezza e al divieto di anticipazione della pena.

  • art. 4 CEDU

    Richiamato dalla difesa nel quadro dei diritti fondamentali, senza decisività nel caso concreto.

  • art. 5 CEDU

    Richiamato dalla difesa quanto alla libertà personale e alle condizioni della detenzione cautelare.

  • art. 9 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo

    Richiamato dalla difesa nel medesimo contesto garantistico.

  • art. 10 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo

    Richiamato dalla difesa nel medesimo contesto garantistico.

  • art. 11 Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo

    Richiamato dalla difesa nel medesimo contesto garantistico.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da un soggetto possono essere inutilizzabili ex art. 63, comma 2, c.p.p. solo se, al momento dell'esame, esistono già specifici elementi indizianti che impongono di qualificarlo come indagato; non basta un generico coinvolgimento nei fatti.
  • Ai fini delle intercettazioni, i "gravi indizi di reato" riguardano l'esistenza del reato e non la colpevolezza di una persona determinata; non è quindi necessario che gli indizi siano già a carico del futuro destinatario delle captazioni.
  • La mancata consegna alla difesa dei file audio delle intercettazioni non produce inutilizzabilità della prova, ma, al più, una nullità a regime intermedio rilevante nella sola fase del riesame; la censura deve inoltre essere specifica quanto a richiesta, diniego e tempi.
  • Nel procedimento cautelare, le doglianze sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari sono ammissibili in cassazione solo se denunciano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non se sollecitano una nuova valutazione del merito.
  • L'esistenza di intercettazioni, dati di movimento del veicolo, consulenze autoptiche e tossicologiche, nonché ulteriori elementi convergenti, può integrare un compendio indiziario grave anche in assenza di tracce biologiche dirette sul corpo o sugli oggetti sequestrati.
  • Nel riesame cautelare il giudice può valutare anche esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle valorizzate nell'ordinanza genetica, purché resti nel perimetro del compendio sottoposto al controllo e motivi autonomamente.
  • In presenza di presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i fatti più gravi, l'indagato deve fornire elementi concreti idonei a superare la presunzione e a dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive; il mero richiamo astratto al principio di proporzionalità non è sufficiente.
  • La dedotta incompatibilità del G.i.p. per aver autorizzato intercettazioni o proroghe non determina di regola nullità del provvedimento cautelare, mancando una previsione normativa che la commini in tale ipotesi.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoTruffaOmicidioIntercettazioniProveImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieTruffa aggravataInutilizzabilitàCaptatore informaticoCarcere
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeNesso di causalitàOnere della prova

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