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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24884/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due istanze di rimborso di crediti IVA, accompagnate dalla richiesta degli interessi di legge, presentate da una società estera. L'Amministrazione finanziaria aveva disposto il pagamento dei rimborsi, versando sia il capitale sia una quota di interessi, ma la contribuente aveva poi chiesto ulteriori interessi ritenendo non integralmente soddisfatta la propria pretesa. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i precedenti atti di riconoscimento non integrassero un rigetto implicito della domanda per ulteriori interessi e, quindi, che non vi fosse tardività dell'impugnazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 21 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i provvedimenti di rimborso parziale costituivano diniego implicito della parte residua della pretesa, con conseguente necessità di impugnarli nei termini; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame del fatto decisivo relativo alla correttezza dei conteggi degli interessi, motivo rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'atto di rimborso parziale, quando non accompagnato da riserve o da indicazioni di mera interlocutorietà, è impugnabile come atto di diniego per la parte non riconosciuta; il termine decorre dalla notificazione dell'atto impugnabile.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento che, anche implicitamente, rigetta in parte la domanda di rimborso.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione processuale nella qualificazione del diniego e nella decorrenza dei termini.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per cassazione, incentrato sulla violazione di legge processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Base del secondo motivo, dedotto in via subordinata, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In materia di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l'Amministrazione riconosce solo parzialmente un rimborso richiesto dal contribuente vale, per la parte non corrisposta, come rigetto implicito della domanda originaria, se non è espressamente qualificato come atto interlocutorio.
  • Il contribuente che chiede un rimborso è attore in senso sostanziale e resta onerato di dimostrare i presupposti del credito vantato, incluso l'eventuale maggiore importo degli interessi rispetto a quello liquidato dall'Ufficio.
  • Quando il diniego è implicito in un atto di rimborso parziale, non è proponibile una nuova istanza per ottenere la parte residua del medesimo credito, poiché tale seconda istanza non può far decorrere un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile.
  • L'omessa indicazione del termine di ricorso e dell'ufficio competente rileva per gli atti tipici espressi di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, ma non incide sulla validità di un rigetto che sia solo implicito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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