Cassazione Civile, Ordinanza n. 24884/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso di crediti IVA, accompagnate dalla richiesta degli interessi di legge, presentate da una società estera. L'Amministrazione finanziaria aveva disposto il pagamento dei rimborsi, versando sia il capitale sia una quota di interessi, ma la contribuente aveva poi chiesto ulteriori interessi ritenendo non integralmente soddisfatta la propria pretesa. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i precedenti atti di riconoscimento non integrassero un rigetto implicito della domanda per ulteriori interessi e, quindi, che non vi fosse tardività dell'impugnazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 21 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i provvedimenti di rimborso parziale costituivano diniego implicito della parte residua della pretesa, con conseguente necessità di impugnarli nei termini; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame del fatto decisivo relativo alla correttezza dei conteggi degli interessi, motivo rimasto assorbito.
Norme richiamate
L'atto di rimborso parziale, quando non accompagnato da riserve o da indicazioni di mera interlocutorietà, è impugnabile come atto di diniego per la parte non riconosciuta; il termine decorre dalla notificazione dell'atto impugnabile.
Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento che, anche implicitamente, rigetta in parte la domanda di rimborso.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione processuale nella qualificazione del diniego e nella decorrenza dei termini.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per cassazione, incentrato sulla violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Base del secondo motivo, dedotto in via subordinata, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l'Amministrazione riconosce solo parzialmente un rimborso richiesto dal contribuente vale, per la parte non corrisposta, come rigetto implicito della domanda originaria, se non è espressamente qualificato come atto interlocutorio.
- Il contribuente che chiede un rimborso è attore in senso sostanziale e resta onerato di dimostrare i presupposti del credito vantato, incluso l'eventuale maggiore importo degli interessi rispetto a quello liquidato dall'Ufficio.
- Quando il diniego è implicito in un atto di rimborso parziale, non è proponibile una nuova istanza per ottenere la parte residua del medesimo credito, poiché tale seconda istanza non può far decorrere un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile.
- L'omessa indicazione del termine di ricorso e dell'ufficio competente rileva per gli atti tipici espressi di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, ma non incide sulla validità di un rigetto che sia solo implicito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →