Cassazione Penale, Sentenza n. 34186/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello che, dopo aver sospeso d'urgenza l'ordine di demolizione (11/4/2025), ha revocato tale sospensione prima dell'udienza di trattazione, sostenendo che la revoca "ex abrupto" e inaudita altera parte di una sospensione legittimamente concessa pochi giorni prima è abnorme e illegittima. In sostanza il ricorrente contesta la rimozione immediata della tutela cautelare senza contraddittorio e senza che sussistesse giustificazione sufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il provvedimento di revoca della sospensione, essendo interlocutorio nell'ambito dell'incidente di esecuzione, non è autonomamente impugnabile ai sensi delle norme processuali penali richiamate. Inoltre la revoca è stata ritenuta giustificata nel merito, perché il Pubblico Ministero ha prodotto sentenza di questa Corte che indicava l'illegittimità del permesso a costruire e confermava il diritto all'ordine di demolizione. Per questi motivi il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ad un versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
la norma contempla l'impugnazione del decreto o dell'ordinanza decisoria, non del provvedimento interlocutorio: pertanto la revoca di una sospensione interlocutoria non è autonomamente impugnabile
norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
in base alla giurisprudenza costituzionale si può disporre, anche in via equitativa, un versamento alla Cassa delle Ammende; qui la Corte ritiene che non vi sia colpa grave del ricorrente ma comunque giustifica il versamento di euro 3.000,00
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 13235 del 23/03/2022
la sentenza prodotta dal Pubblico Ministero è stata utilizzata come elemento decisivo per ritenere legittimo l'ordine di demolizione (perché risultava illegittimo il permesso a costruire), giustificando la revoca della sospensione
Massime di principio
- I provvedimenti interlocutori adottati nell'ambito dell'incidente di esecuzione (es. revoca di sospensione) non sono normalmente autonomamente impugnabili: il rimedio va esercitato con il provvedimento decisorio o mediante iniziative davanti allo stesso giudice dell'esecuzione
- La qualificazione dell'atto come "abnorme" richiede elementi che escano dalla normale funzionalità del provvedimento (pregiudizio strutturale o effetto non rimediabile); il semplice carattere improvviso o il mancato contraddittorio temporaneo non basta, se il pregiudizio è suscettibile di rimedio
- La produzione in udienza di documenti o sentenze sopravvenute che incidono sulla valutazione di legittimità dell'atto esecutivo può giustificare la revoca di misure cautelari in via d'urgenza
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in casi valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale, può comportare un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche se non si ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso
- In situazioni analoghe è consigliabile: 1) verificare la tempestività e la natura impugnabile del provvedimento; 2) preliminarmente chiedere provvedimenti esecutivi o rimedi davanti al medesimo giudice dell'esecuzione; 3) documentare tempestivamente qualsiasi motivo sopravvenuto che giustifichi la sospensione o neghi la legittimità dell'ordine di demolizione
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