Cassazione Penale, Ordinanza n. 24358/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 6 febbraio 2025, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a seguito del riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto del giudizio e una precedente sentenza irrevocabile del 4 luglio 2011 per tentata rapina. In particolare, lamentava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell'incremento sanzionatorio disposto per il reato satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e che un onere motivazionale specifico e dettagliato è richiesto solo quando la pena si discosti in modo significativo dalla misura media. Nel caso concreto, a fronte di una pena base di tre anni di reclusione ed euro 600 di multa già irrogata per la tentata rapina, la Corte territoriale aveva applicato un aumento di un anno, con riduzione complessiva di circa due terzi della pena, determinazione ritenuta non bisognosa di particolare argomentazione; inoltre, il giudice di merito aveva implicitamente valorizzato la ricaduta della condotta in un ulteriore delitto contro il patrimonio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella graduazione della pena.
Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena e degli aumenti in continuazione.
Richiamato implicitamente dal riferimento al vincolo di continuazione esterna e agli aumenti di pena per reati avvinti dal medesimo disegno criminoso.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti per continuazione, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- L'obbligo di motivazione sulla quantificazione della pena si intensifica solo quando la sanzione si discosti in misura rilevante dal valore medio edittale; in caso di aumento contenuto, la motivazione può essere anche sintetica o implicita.
- In tema di continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite non richiede una motivazione analitica se la misura adottata risulta contenuta e coerente con il complessivo disvalore del fatto e con i criteri di commisurazione della pena.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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