Cassazione Penale, Ordinanza n. 35313/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo unico non superava il vaglio di specificità e non incideva sulla tenuta della motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, sostenendo che la responsabilità penale per il reato contestato fosse stata affermata sulla base di una erronea valutazione delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni della decisione di merito, giudicate logiche, congrue e prive di vizi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma rileva solo che il ricorso non coglie la motivazione di responsabilità resa dalla corte territoriale.
Implicitamente richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso, in quanto il motivo non si confronta con la motivazione impugnata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che deduce vizio di motivazione o travisamento della prova deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La critica alla valutazione delle prove non può risolversi in una mera riproposizione di una lettura alternativa del compendio probatorio, se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica, congrua e immune da vizi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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