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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16126/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico specializzato in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio aveva convenuto davanti al Tribunale alcune amministrazioni statali chiedendo la corresponsione di una adeguata remunerazione per la frequenza della scuola di specializzazione negli anni 1980-1984, oppure il risarcimento del danno per la mancata, incompleta o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti del solo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le amministrazioni avevano proposto appello con un primo atto di citazione tempestivamente notificato ma carente della vocatio in ius, seguito da un atto integrativo notificato e depositato nei termini rispetto alla prima impugnazione. La Corte d'appello aveva ritenuto sanato il vizio dell'atto introduttivo e, accogliendo il motivo sul difetto di legittimazione passiva del Ministero, aveva rigettato la domanda dell'attore. In cassazione il medico ha dedotto tre motivi: nullità dell'atto di appello per difetto di vocatio in ius e conseguente inammissibilità non sanabile; violazione del contraddittorio per mancanza della data di udienza; inidoneità dell'atto integrativo, perché notificato oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., a impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la mancanza di elementi della vocatio in ius nell'atto di citazione in appello non esclude l'operatività dei meccanismi di sanatoria ex art. 164 c.p.c.; inoltre, quando l'appellante notifichi un atto integrativo e lo iscriva a ruolo in relazione alla medesima controversia, entro il termine previsto, si verifica la sanatoria ex tunc del vizio originario. Pertanto la Corte d'appello ha correttamente esaminato il merito dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state poste spese, perché le amministrazioni non hanno svolto difese in sede di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato quale vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della citazione in appello e violazione del contraddittorio.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto di appello, se privo dei requisiti di specificità e della vocatio in ius, non sarebbe idoneo a impedire il passaggio in giudicato.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma che impone i requisiti della citazione, compresa l'indicazione dell'udienza di comparizione.

  • art. 164 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la nullità della citazione, anche in appello, è sanabile ex tunc secondo i meccanismi previsti dai commi secondo e terzo; se l'appellato si costituisce, opera il terzo comma.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio del contraddittorio, ma ritenuto infondato nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell'atto integrativo e quindi l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 165 c.p.c.

    Usato dalla Corte insieme all'art. 347 c.p.c. per affermare che l'atto integrativo era stato depositato nel termine di dieci giorni rispetto alla prima notificazione.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per individuare il termine di deposito dell'atto di appello notificato e integrato.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Richiamato per individuare l'udienza di comparizione quando manca l'indicazione nell'atto di citazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla facoltà di partecipazione all'eventuale udienza di discussione nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancanza nella citazione di tutti gli elementi della vocatio in ius non rende l'atto sottratto alla sanatoria prevista dall'art. 164 c.p.c., applicabile anche alla citazione in appello.
  • Se l'appellante notifica tempestivamente l'atto di citazione e, prima dell'udienza, deposita un atto integrativo riferito alla stessa impugnazione e alla medesima iscrizione a ruolo, la nullità del primo atto si sana ex tunc.
  • La sola irregolarità dell'atto introduttivo non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello, quando sia possibile il meccanismo di rinnovazione o di sanatoria previsto dal codice di procedura civile.
  • L'atto integrativo notificato e depositato nei termini rispetto alla prima impugnazione può conservare efficacia sanante, purché sia riferito alla stessa controversia e non introduca una nuova impugnazione autonoma.
  • Quando il convenuto/appellato si costituisce, il giudice deve applicare i meccanismi di sanatoria dell'art. 164 c.p.c. anziché dichiarare subito inammissibile l'impugnazione per il vizio della citazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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