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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27796/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento impugnato riguardava il reclamo contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma che aveva rigettato parzialmente la richiesta di liberazione anticipata presentata dal detenuto. Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il diniego valorizzando, ai fini della meritevolezza del beneficio, la commissione ininterrotta di numerosi reati nel periodo di interesse, ritenendo quindi non dimostrata una sufficiente partecipazione all'opera rieducativa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione di legge e omessa motivazione, sostenendosi da un lato la mancata valutazione del periodo di carcerazione sofferto e della partecipazione del soggetto all'opera rieducativa, dall'altro l'erroneo computo dei semestri maturati. La Corte rileva però che tali doglianze non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata e si limitano a una critica fattuale e confutativa, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si fosse attenuto ai principi consolidati in materia di liberazione anticipata, motivando compiutamente il rigetto parziale sulla base della persistente commissione di reati nel periodo considerato e che i motivi di ricorso non cogliessero la ratio della decisione, risultando generici e non specificamente confrontati con le argomentazioni del giudice di sorveglianza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata è finalizzata a favorire il reinserimento sociale del condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione; non è richiesto un ravvedimento pieno, ma la sola partecipazione all'attività rieducativa.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; doglianze meramente assertive, confutative o generiche non sono idonee a superare la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato indirettamente quale fondamento della funzione rieducativa della pena e dell'istituto della liberazione anticipata.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudice deve verificare se il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, senza che sia necessario accertare un ravvedimento pieno o la definitività di eventuali procedimenti penali paralleli.
  • Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato o condotte non penalmente rilevanti, purché siano pertinenti rispetto al giudizio di partecipazione all'opera rieducativa e di meritevolezza del beneficio.
  • Non esiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione e quello di sorveglianza ai fini della liberazione anticipata: il tribunale può fondarsi sulla condotta complessiva del detenuto senza attendere l'esito del giudizio penale.
  • Il diniego della liberazione anticipata è legittimo se sorretto da motivazione che dia conto, in modo non illogico, di elementi negativi significativi relativi al comportamento del detenuto nel periodo considerato, come la commissione reiterata di reati.
  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi del provvedimento impugnato e si risolve in una mera contrapposizione di lettura dei fatti.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorso deve indicare specifici errori di diritto o reali vizi motivazionali, non essendo sufficiente lamentare in modo generico l'omessa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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