Cassazione Penale, Sentenza n. 39572/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha respinto l'istanza volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 4/12/2006, con cui erano stati revocati i benefici della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva violazione e/o erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e censurava la motivazione, facendo valere la sentenza delle Sezioni Unite n. 37345/2015 (secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione e che, per verificarlo, il giudice dell'esecuzione acquisisce il fascicolo del giudizio). Il ricorrente sosteneva che, alla luce di quel principio, il Tribunale dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per revocare la revoca operata dalla Corte d'appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per genericità (art. 606, comma 3, c.p.p.). La Corte ha rilevato l'assenza nel ricorso di elementi utili a stabilire le ragioni giuridiche poste a fondamento della revoca operata dalla Corte d'appello e, quindi, l'impossibilità di verificare se e come il principio affermato dalle Sezioni Unite del 2015 potesse incidere sulla decisione revocatoria originaria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente tra le disposizioni del codice penale rilevanti per la sospensione condizionale della pena; nella sentenza la norma è indicata come uno dei riferimenti normativi contestati, senza applicazione ermeneutica specifica illustrata dalla Corte di cassazione nel provvedimento impugnato.
La questione principale verte sull'interpretazione del quarto comma dell'art. 164: le Sezioni Unite (sent. n. 37345/2015) hanno stabilito che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione di tale comma per cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione; per verificarlo il giudice dell'esecuzione acquisisce il fascicolo del giudizio. La Corte ha richiamato questo principio ma ha ritenuto il ricorso generico, non dimostrando il ricorrente in che modo tale principio incidesse sulla revoca originaria.
Norma richiamata in relazione alla revoca obbligatoria del beneficio; il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe valutato la revoca come obbligatoria ai sensi dell'art. 168, ma la Cassazione ha ritenuto che mancassero elementi nel ricorso per accertare la concreta ragione giuridica della revoca originaria.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento giuridico dell'inammissibilità: la Corte ha applicato questo articolo per dichiarare il ricorso generico e quindi inammissibile quando mancano elementi idonei a consentire il sindacato di legittimità.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per il canone di responsabilità verso la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, richiamando il principio illustrato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione n. 37345/2015 (Rv. 264381)
Principio di diritto richiamato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo per verificarlo. La sentenza è invocata dal ricorrente per sostenere la ravvisabilità dei presupposti di revoca dell'atto revocatorio originario.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata dalla Corte di cassazione per motivare la possibilità di ritenere la presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, rilevante ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento di esecuzione che impugni la revoca della sospensione condizionale deve indicare chiaramente le ragioni giuridiche e i fatti posti a fondamento della decisione impugnata; la mancanza di tali elementi rende il ricorso generico e inammissibile.
- Dove è invocata la sentenza delle Sezioni Unite che limita la possibilità di revoca (es. n. 37345/2015), il ricorrente deve mostrare concretamente che le "cause ostative" non erano documentalmente note al giudice della cognizione e/o come il nuovo principio incida sul caso specifico; inoltre il giudice dell'esecuzione ha il potere (e il dovere) di acquisire il fascicolo di giudizio per verificarlo.
- La pronuncia successiva delle Sezioni Unite non retroagisce automaticamente per annullare decisioni precedenti: occorre dimostrare la correlazione effettiva fra il nuovo principio e la situazione fattuale/giuridica della decisione impugnata.
- In materia di sospensione condizionale della pena è essenziale documentare le circostanze temporali e la conoscenza documentale delle cause ostative al momento della decisione della cognizione, per evitare che il gravame sia dichiarato inammissibile per genericità.
- Chi propone ricorso in cassazione deve curare la completezza e specificità dell'atto per evitare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) per manifesta colpa o negligenza, richiamando le disposizioni procedurali rilevanti (art. 606 c.p.p., art. 616 c.p.p.).
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