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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10512/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta dell'associazione del centro commerciale di ottenere dalla società aderente il pagamento di sanzioni pecuniarie previste dallo statuto per il mancato rispetto degli orari di chiusura fissati dal consiglio di amministrazione per l'anno 2012. Secondo l'associazione, la società avrebbe chiuso quasi quotidianamente il proprio esercizio con mezz'ora di anticipo nei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, nonostante richiami e contestazioni inviate per iscritto. I giudici di merito hanno ritenuto provata la violazione, la correttezza della procedura sanzionatoria statutaria e l'assenza di valide giustificazioni, osservando anche che la società aveva tardivamente e solo in parte contestato i fatti. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente applicato il principio di non contestazione a fatti non adeguatamente allegati nell'atto introduttivo, ma solo desumibili dai documenti prodotti, con conseguente esonero dell'attrice dall'onere di prova; inoltre ha contestato l'assunto secondo cui fosse gravata da un onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'atto di citazione dell'associazione contenesse allegazioni sufficientemente puntuali su rapporto tra le parti, condotte contestate, collocazione temporale e fondamento statutario della pretesa, mentre la difesa della società era rimasta generica nella comparsa di risposta e nella prima memoria, rendendo corretta l'applicazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché l'attore aveva allegato in modo sufficientemente specifico i fatti costitutivi della domanda, anche attraverso il richiamo ai documenti richiamati nell'atto di citazione, e il convenuto non aveva tempestivamente e specificamente contestato le circostanze fattuali, limitandosi inizialmente a contestazioni generiche e solo successivamente a deduzioni più dettagliate. La Corte ha inoltre osservato che la censura non investiva la parte della motivazione relativa all'infondatezza nel merito delle giustificazioni addotte dalla società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo specifico sui fatti costitutivi della domanda; una contestazione generica non è sufficiente a impedire la formazione della non contestazione sui fatti allegati in modo puntuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati in modo specifico e non sulle valutazioni ricostruttive; i fatti non specificamente contestati possono essere ritenuti ammessi.

  • art. 163 c.p.c.

    L'atto introduttivo deve contenere l'esposizione chiara dei fatti e del fondamento della domanda; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le contestazioni specifiche formulate solo nella seconda memoria sono state considerate tardive rispetto alle preclusioni processuali.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la correttezza della motivazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione richiede che il convenuto prenda posizione in modo chiaro e specifico sui fatti storici puntualmente allegati dall'attore; la contestazione generica non impedisce che quei fatti siano considerati ammessi.
  • L'onere di contestazione specifica del convenuto sorge solo se l'attore ha allegato i fatti costitutivi in modo sufficientemente dettagliato e analitico; se l'allegazione è generica, non può pretendersi una replica più precisa di quella resa dall'attore.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non le mere inferenze, qualificazioni giuridiche o valutazioni ricostruttive desunte dalla documentazione.
  • Nel giudizio di legittimità, l'apprezzamento sulla sussistenza o meno della non contestazione è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile.
  • Quando la parte convenuta non contesta tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi della pretesa, l'attore può ritenersi esonerato da ulteriore prova su quei fatti, ferme restando le contestazioni specifiche eventualmente sollevate e non prese in esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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