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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06284/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Alcuni fideiussori di una società chiedevano in primo grado la declaratoria di nullità dei contratti bancari sottostanti e, comunque, la corretta determinazione del credito della banca, assumendo che sui conti correnti fossero state applicate commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale non pattuita, con conseguente invalidità dei rapporti anche per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B. La banca resisteva e proponeva riconvenzionale per il saldo del rapporto. Il tribunale respingeva la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale. In appello i garanti contestavano soprattutto la qualificazione del contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, oltre a dedurre che la banca non avesse provato esistenza e ammontare del credito; la corte territoriale rigettava l'appello, confermando la qualificazione negoziale e respingendo anche le ulteriori eccezioni (compresa quella di usurarietà e l'exceptio doli). In cassazione i ricorrenti deducevano, con un unico motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1322, 1436, 1418 c.c., 1936 ss., 1944 e 1957 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse errato nel qualificare il contratto come autonomo di garanzia anziché come fideiussione omnibus, in assenza di indici di autonomia, e che la motivazione fosse apparente per non aver accertato la prova del credito bancario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente di fatto e mirassero a ottenere un nuovo esame del contenuto del contratto e della vicenda, senza denunciare una effettiva violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale; pertanto il motivo non era scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti e ha applicato, ritenendone sussistenti i presupposti, anche le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 D.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato dai ricorrenti come parametro per sostenere il difetto di forma scritta dei contratti bancari.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per censurare la valutazione delle prove e l'accertamento del contenuto negoziale, ma la Corte ha ritenuto la doglianza di fatto e non idonea a fondare il ricorso.

  • artt. 1322, 1436, 1418 c.c.

    Citate dai ricorrenti per contestare la qualificazione e la validità del contratto di garanzia; la Corte non ha ravvisato una reale violazione dei criteri legali di interpretazione o della disciplina della nullità.

  • artt. 1936 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere che il contratto dovesse essere qualificato come fideiussione e non come garanzia autonoma.

  • artt. 1944 e 1957 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione agli effetti propri della fideiussione e ai limiti dell'obbligazione del garante.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio denunciabile, qualificando le censure come meramente fattuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per condannare i ricorrenti a somme ulteriori, ritenendo ricorrenti i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione un nuovo esame del merito e una diversa interpretazione del contratto, se la censura non indica specificamente la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un contratto è inammissibile quando si risolva in una critica meramente fattuale alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
  • La deduzione di motivazione apparente non è fondata se, in realtà, la censura mira a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi istruttori e del regolamento negoziale.
  • Quando il ricorso è inammissibile e la condotta processuale integra i presupposti di legge, la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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