Cassazione Civile, Ordinanza n. 22375/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione, da parte di un comune, di porzioni di terreni privati per la realizzazione di nuove strade all’interno dell’abitato urbano: una parte era stata occupata d’urgenza, un’altra era stata di fatto occupata senza titolo, con successiva irreversibile trasformazione di entrambe le porzioni. La proprietaria aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità per occupazione legittima e del risarcimento del danno per occupazione illegittima e usurpativa. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva solo parzialmente rideterminato gli importi. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque censure: 1) erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data di irreversibile trasformazione dei beni; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto l’indennità da occupazione legittima in assenza di specifica domanda; 3) errata qualificazione delle aree e mancato rilievo della sopravvenuta classificazione a strada con riduzione del valore; 4) omesso rilievo della pretesa cessione gratuita delle aree destinate a urbanizzazioni primarie secondo le norme urbanistiche locali; 5) errori del consulente tecnico d’ufficio nella stima dei terreni, che il giudice avrebbe illegittimamente recepito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati come generiche censure di merito sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, senza un adeguato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza il rispetto del requisito di specificità e autosufficienza. In particolare, ha affermato che: il primo motivo non si confrontava con la qualificazione dell’illecito come permanente e con la decorrenza della prescrizione dal momento della domanda risarcitoria; il secondo era carente nella localizzazione degli atti e non correttamente impostato rispetto alla dedotta omessa pronuncia; il terzo e il quinto tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e delle valutazioni fattuali e tecniche; il quarto introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non adeguatamente indicata come già dedotta. Il comune è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che confrontino la sentenza impugnata con le norme asseritamente violate; non bastano generiche critiche di merito.
Il ricorso deve contenere indicazione chiara delle norme violate e una critica specifica, intelligibile e autosufficiente alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
La censura di omessa pronuncia richiede una deduzione univoca della nullità della decisione per omissione, non potendo essere confusa con doglianze sulla motivazione o sul merito.
In tema di determinazione dell’indennità per occupazione legittima opera la competenza funzionale della corte d’appello in unico grado.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può risolversi in una critica generica della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spieghi puntualmente in cosa consista il contrasto tra la decisione e la norma invocata.
- La deduzione di un error in procedendo richiede l’indicazione specifica degli atti e delle circostanze rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo senza indagini esplorative.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se il motivo evidenzi chiaramente la nullità della decisione per omissione su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio e non indicate con precisione negli atti del processo.
- Il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito: è inammissibile il motivo che miri a una mera rivalutazione dei fatti o delle risultanze tecniche.
- In materia di occupazione illegittima di beni privati da parte della pubblica amministrazione, l’illecito può essere qualificato come permanente ai fini della decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio.
- Quando la tutela è chiesta per equivalente, la base di liquidazione del danno può essere ancorata al valore del bene al tempo della domanda risarcitoria, fermo il risarcimento per il periodo di mancato godimento anteriore alla domanda.
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